La trasformazione di società in trust - Reggio Emilia
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omologazione <strong>in</strong> cui si articola la procedura <strong>di</strong> concordato preventivo; il controllo <strong>di</strong> legittimità si<br />
attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura <strong>di</strong> concordato;<br />
quest’ultima, da <strong>in</strong>tendere come obiettivo specifico perseguito dal proce<strong>di</strong>mento, non ha contenuto<br />
fisso e predeterm<strong>in</strong>abile, essendo <strong>di</strong>pendente dal tipo <strong>di</strong> proposta formulata, pur se <strong>in</strong>serita nel<br />
generale quadro <strong>di</strong> riferimento, f<strong>in</strong>alizzato al superamento della situazione <strong>di</strong> crisi dell’impren<strong>di</strong>tore,<br />
da un lato, e all’assicurazione <strong>di</strong> un sod<strong>di</strong>sfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei<br />
cre<strong>di</strong>tori, da un altro”.<br />
Ciò conferma anche come il controllo sulla la decisione/delibera <strong>in</strong> or<strong>di</strong>ne alla domanda <strong>di</strong><br />
concordato spettante al notaio sia un controllo che riguarda le modalità <strong>di</strong> formazione della volontà<br />
sociale.<br />
<strong>La</strong> domanda <strong>di</strong> concordato è qu<strong>in</strong><strong>di</strong> comunicata al pubblico m<strong>in</strong>istero ed è pubblicata, a cura<br />
del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito <strong>in</strong> cancelleria.<br />
Si pone il problema del coor<strong>di</strong>namento fra il <strong>di</strong>sposto dell’art. 152 (che prevede che la<br />
delibera/decisione sia depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del<br />
co<strong>di</strong>ce civile a cura del notaio) e l’art. 161, comma 5, che affida il compito <strong>di</strong> curare la pubblicità al<br />
cancelliere.<br />
In favore della prevalenza della prima <strong>di</strong>sposizione si potrebbe addurre il fatto che l’art. 152 si<br />
limita a <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>are nel concordato fallimentare, le modalità <strong>di</strong> formazione della volontà sociale,<br />
richiedendo la pubblicità della decisione/delibera comunque prodromica alla presentazione del<br />
ricorso al giu<strong>di</strong>ce delegato ai sensi dell’art. 125 l. fall.<br />
Sotto tale profilo, la struttura proce<strong>di</strong>mentale è analoga nelle due fattispecie: alla fase <strong>di</strong><br />
formazione della volontà sociale segue quella della presentazione del ricorso. Con la <strong>di</strong>fferenza che<br />
mentre nel concordato fallimentare non è necessario un co<strong>in</strong>volgimento specifico del pubblico<br />
m<strong>in</strong>istero (trattandosi appunto <strong>di</strong> una vicenda che attiene ad una procedura fallimentare già aperta),<br />
nel caso del concordato preventivo la previsione del comma 5 dell’art. 161 vale ad attivare il p.m.<br />
In questo senso farebbe propendere anche il tenore letterale dell’art. 161, laddove si limita a<br />
stabilire che “Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo<br />
152”, richiamando qu<strong>in</strong><strong>di</strong> le modalità <strong>di</strong> approvazione della domanda e non anche la pubblicità<br />
evocata da tale ultima <strong>di</strong>sposizione. Come se, <strong>in</strong> sostanza, più che l’art. 2436 c.c., fosse l’art. 2375,<br />
c.c. ad esser richiamato.<br />
Tuttavia, nel senso della “doppia pubblicità” (iscrizione della delibera, iscrizione della domanda<br />
<strong>di</strong> concordato) sembra potersi addurre l’esigenza <strong>di</strong> <strong>in</strong>formare il mercato, e soprattutto i cre<strong>di</strong>tori,<br />
della circostanza che il debitore – nel nostro caso la società – sta per <strong>in</strong>traprendere un’<strong>in</strong>iziativa che<br />
porta al blocco delle azioni esecutive e cautelari ed agli altri effetti previsti dagli artt. 168 e 169 l. fall.<br />
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