La trasformazione di società in trust - Reggio Emilia
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Ancor prima della riforma del <strong>di</strong>ritto societario, <strong>in</strong>fatti, la dottr<strong>in</strong>a, muovendo dal dato<br />
normativo dell’art. 2602 c.c., aveva affermato l’essenzialità della presenza <strong>di</strong> almeno due o più<br />
impren<strong>di</strong>tori aff<strong>in</strong>ché si potesse parlare <strong>di</strong> impresa <strong>di</strong> tipo consortile: <strong>di</strong> conseguenza, nonostante il<br />
silenzio dell’art. 2611 c.c. sul punto, il venir meno della pluralità <strong>di</strong> partecipanti rappresentava una<br />
causa <strong>di</strong> scioglimento del consorzio (13) .<br />
Il richiamo fatto nell’art. 2615-ter c.c. agli scopi <strong>in</strong><strong>di</strong>cati nell'art. 2602 c.c., quali contenuto<br />
dell'oggetto sociale <strong>di</strong> strutture consortili costituite <strong>in</strong> forma societaria, <strong>in</strong>clude poi anche il<br />
riferimento ad una pluralità <strong>di</strong> consorziati ed alla istituzione <strong>di</strong> una organizzazione comune<br />
strumentale all'esercizio delle loro rispettive attività d'impresa (14) .<br />
Tali conclusioni sono riba<strong>di</strong>te dalla dottr<strong>in</strong>a anche dopo la riforma del <strong>di</strong>ritto societario - che<br />
pure ha previsto la possibilità della costituzione per atto unilaterale della S.p.A. (oltre che della<br />
S.r.l.) ed ha escluso che dalla unipersonalità possa derivare la per<strong>di</strong>ta della responsabilità limitata<br />
ancorché unico socio sia una persona giuri<strong>di</strong>ca, a patto che siano rispettati gli obblighi <strong>di</strong> <strong>in</strong>tegrale<br />
liberazione del conferimento ed osservati i prescritti adempimenti pubblicitari.<br />
L’<strong>in</strong>ammissibilità <strong>di</strong> società consortili unipersonali si fonda sul fatto che il richiamo a tutte le<br />
forme organizzative societarie, operato dall'art. 2615-ter c.c. opera solo nei limiti della<br />
compatibilità e della idoneità delle stesse al perseguimento degli scopi consortili <strong>in</strong><strong>di</strong>viduati<br />
dall'art. 2602 c.c. <strong>La</strong> <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a della «causa» consortile, <strong>in</strong> def<strong>in</strong>itiva, prevale su quella propria della<br />
«forma» organizzativa societaria adottata (15) .<br />
Qu<strong>in</strong><strong>di</strong> il concentrarsi <strong>di</strong> tutte le partecipazioni alla S.r.l. consortile <strong>in</strong> capo ad un solo socio<br />
sarà causa <strong>di</strong> scioglimento della stessa (16) .<br />
Ciò posto, occorre poi valutare come operi siffatto scioglimento.<br />
<strong>La</strong> fattispecie sembra <strong>in</strong>quadrarsi nella previsione del n. 2 dell’art. 2484 c.c., secondo cui la<br />
società si scioglie “per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità <strong>di</strong><br />
conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza <strong>in</strong>dugio, non deliberi le opportune<br />
mo<strong>di</strong>fiche statutarie”.<br />
Vero è che la norma fa riferimento all’impossibilità <strong>di</strong> conseguire l’oggetto, mentre, nel caso<br />
<strong>di</strong> specie, l’unipersonalità sembra contrad<strong>di</strong>re più lo scopo (consortile) che l’oggetto sociale.<br />
Tuttavia, si deve ricordare come l’oggetto della società consortile sia quello della <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a o<br />
dello svolgimento <strong>di</strong> determ<strong>in</strong>ate fasi delle rispettive imprese consorziate (art. 2602, c.c.,<br />
richiamato dall’art. 2615-ter, c.c., per cui “le società previste nei capi III e seguenti del titolo V<br />
possono assumere come oggetto sociale gli scopi <strong>in</strong><strong>di</strong>cati nell'articolo 2602”).<br />
Lo scopo consortile - da <strong>in</strong>tendersi come <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a o svolgimento <strong>di</strong> determ<strong>in</strong>ate fasi delle<br />
imprese dei consorziati - è, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, per def<strong>in</strong>izione, l’oggetto sociale della società consortile (17) .<br />
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