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ruec - Comune di Ariano Irpino

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CITTÀ DI ARIANO IRPINO – RUEC APR 2009TITOLO IX - DISCIPLINA DEI FABBRICATI RURALIART. 134Norme e<strong>di</strong>lizieLe costruzioni rurali, destinate ad abitazione, devono essere possibilmente isolate, in mododa evitare l'addossamento delle murature a terrapieni e simili, e costruite <strong>di</strong> regola nelle zonepiù elevate del podere ed in luogo asciutto. Si applicano alle abitazioni rurali tutte le<strong>di</strong>sposizioni relative alle costruzioni residenziali contenute nel presente RegolamentoUrbanistico E<strong>di</strong>lizio Comunale e dal D.M. 5/7/1975, salvo quanto <strong>di</strong>versamente stabilito nelpresente Titolo.E’ consentito il cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso, ai sensi dell’art.2, co. 8, della L.R. n.19/2001e s.m.i., per attività integrative ed accessorie, terziarie produttive, compatibili conl’ambiente, ferma restando la prevalenza delle destinazioni d’uso preesistenti.Il pavimento <strong>di</strong> pianterreno destinato ad uso abitazione deve essere sopraelevato <strong>di</strong> 0,30 malmeno, rispetto al piano <strong>di</strong> campagna o a quella <strong>di</strong> cortile, e 0,60 m sul livello più alto cuipossono giungere i corsi d’acqua e gli stagni che si trovano nelle a<strong>di</strong>acenze.I piani seminterrati non possono essere a<strong>di</strong>biti ad uso abitazione. Ogni abitazione deveessere fornita <strong>di</strong> energia elettrica, anche prodotta con generatore autonomo. Ai fini delcalcolo del rapporto planovolumetrico si deve tenere conto anche delle volumetrie esistenti,da computare come <strong>di</strong> seguito descritto:- le volumetrie esistenti alla data <strong>di</strong> entrata in vigore della legge 765/1967 (31/08/1967)sono escluse dal computo dei volumi esistenti;- le volumetrie realizzate dal 31.08.67 alla data <strong>di</strong> entrata in vigore della legge 10/1977(30/01/1977) debbono essere computate con il rapporto <strong>di</strong> 0,10 mc/mq;- le volumetrie realizzate dal 30/01/1977 alla data <strong>di</strong> entrata in vigore della L.R. 14/1982(30/03/1982) vanno computate, ai sensi della L. 10/1977, con l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> 0,03 mc/mq e0,07 mc/mq per le pertinenze;- le volumetrie realizzate successivamente alla data <strong>di</strong> entrata in vigore della L.R. 14/1982vanno computate con le modalità previste dalla L.R. 2/1987, sulla base <strong>di</strong> idoneacertificazione da allegare alla richiesta <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire.E’ vietato l’uso <strong>di</strong> lamiere zincate, <strong>di</strong> intonaco al quarzo e <strong>di</strong> tegole canadesi. Per laristrutturazione o ricostruzione dei depositi esistenti, nonché per quelli <strong>di</strong> nuovae<strong>di</strong>ficazione, si prescinde dalla applicazione e verifica degli in<strong>di</strong>ci urbanistici per manufattiaventi superficie netta utilizzabile, su <strong>di</strong> un unico livello, inferiore o uguale a trenta metriquadrati, fermo restante il rispetto delle <strong>di</strong>stanze previste dal P.U.C. per le zone agricole.Tali manufatti debbono essere realizzati in muratura or<strong>di</strong>naria con intonaco rustico <strong>di</strong> colorebianco, con copertura a falde inclinate e sovrastante manto <strong>di</strong> coppi.ART. 135Norme igienicheOgni abitazione rurale deve essere provvista <strong>di</strong> acqua potabile attinta all’acquedottopubblico o a un pozzo costruito secondo le norme vigenti, chiuso e provvisto <strong>di</strong> pompa.Ogni alloggio deve essere provvisto <strong>di</strong> locale accessorio, classificato come S, e dotato deiseguenti impianti igienici: vaso, bidè, vasca da bagno o doccia e lavabo, accessibile daapposito locale <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno, aerato ed illuminato <strong>di</strong>rettamente dall'esterno.Per lo scarico delle acque piovane, nere e luride devono osservarsi le <strong>di</strong>sposizioni deiprecedenti artt. 89 e 90.PAG. 99

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