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CITTÀ DI ARIANO IRPINO – RUEC APR 2009quanto previsto al punto seguente;- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazionealla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino comeinterventi <strong>di</strong> nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione <strong>di</strong> un volumesuperiore al 20% del volume dell'e<strong>di</strong>ficio principale;- gli interventi <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti <strong>di</strong>versi dal<strong>Comune</strong>;- la realizzazione <strong>di</strong> infrastrutture e <strong>di</strong> impianti, anche per pubblici servizi, che comporti latrasformazione in via permanente <strong>di</strong> suolo ine<strong>di</strong>ficato;- l'installazione <strong>di</strong> torri e tralicci per impianti ra<strong>di</strong>o-ricetrasmittenti e <strong>di</strong> ripetitori per i servizi<strong>di</strong> telecomunicazioni;- l'installazione <strong>di</strong> manufatti leggeri, anche prefabbricati, e <strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> qualsiasi genere,quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,ambienti <strong>di</strong> lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano <strong>di</strong>retti asod<strong>di</strong>sfare esigenze meramente temporanee;- la realizzazione <strong>di</strong> depositi <strong>di</strong> merci o <strong>di</strong> materiali, la realizzazione <strong>di</strong> impianti per attivitàproduttive all'aperto ove comportino l'esecuzione <strong>di</strong> lavori cui consegua la trasformazionepermanente del suolo ine<strong>di</strong>ficato.C) “Ristrutturazione urbanistica”Ai sensi della lettera f) del co.1 dell’art. 3 del T.U., rientrano in tale tipologia gli interventirivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-e<strong>di</strong>lizio con altro <strong>di</strong>verso me<strong>di</strong>ante uninsieme sistematico <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi, anche con la mo<strong>di</strong>ficazione del <strong>di</strong>segno dei lotti,degli isolati e della rete stradale, per i quali sono necessari progetti unitari o piani urbanisticiattuativi che comportano interventi e<strong>di</strong>lizi rientranti sia nella tipologia delle nuovecostruzioni, che in quella degli interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente, come sopradefinite.ART. 6Recupero e riqualificazione dei manufatti incongruiLe strutture accessorie o i manufatti costruiti con elementi precari ed impropri o chepresentino comunque uno stato <strong>di</strong> degrado e <strong>di</strong> incoerenza con il contesto limitrofo, purchélegittimati in base a regolari atti abilitativi, ovvero realizzati anteriormente al 1/9/1967 nellearee esterne alla delimitazione dei centri abitati e prima del 17/8/1942 nei centri abitati, sonoassoggettabili, in<strong>di</strong>pendentemente dalla destinazione urbanistica dell’ambito <strong>di</strong> riferimento,ad intervento <strong>di</strong> recupero e riqualificazione, anche tramite demolizione e ricostruzione aparità <strong>di</strong> volume ed eventuale spostamento e riconfigurazione del manufatto in formecoerenti ed organiche con il manufatto principale <strong>di</strong> riferimento, se esistente, ovvero con ilcontesto ambientale cui appartengono.E’ consentito un aumento <strong>di</strong> volume non superiore al 20% del volume originario perl’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari richiesti dalle esigenze dell’uso.Gli interventi si attuano previo rilascio <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire.Tutti gli interventi dovranno essere conformi dal punto <strong>di</strong> vista tipologico, costruttivo, deimateriali e delle finiture con le specifiche prescrizioni del presente Regolamento e delleNorme allegate agli strumenti urbanistici vigenti.In caso <strong>di</strong> inerzia dei proprietari dei manufatti costituenti detrattori ambientali e/ocaratterizzati da degrado, sarà facoltà del Sindaco o <strong>di</strong> altra Autorità competente intimarel'obbligo <strong>di</strong> intervento a tutela dell'igiene e del decoro pubblico.PAG. 11