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ruec - Comune di Ariano Irpino

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CITTÀ DI ARIANO IRPINO – RUEC APR 2009esterna ai fabbricati potrà essere posta a <strong>di</strong>stanza minore <strong>di</strong> m. 1,50 da fognoli, pozzetti ecc.Qualunque costruzione che contenga locali classificati come A1 - A2 e S deve essereprovvista <strong>di</strong> acqua potabile proveniente da un acquedotto pubblico ovvero da un acquedottoo un pozzo privato.In quest’ultimo caso, la potabilità deve essere certificata dalla A.S.L. competente perterritorio. L'impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire un’adeguata eproporzionata <strong>di</strong>stribuzione dell'acqua in ragione del numero dei locali e del numero degliutenti. Gli impianti per la <strong>di</strong>stribuzione dell'acqua potabile all’interno dell'e<strong>di</strong>ficio devonoessere costruiti a regola d'arte e nel caso <strong>di</strong> locali con pavimento a quota tale che non possaessere garantita una regolare erogazione, deve provvedersi con apposito apparecchio <strong>di</strong>sollevamento.ART. 91Eliminazione <strong>di</strong> fumi, vapori ed esalazioniI locali classificati A1 e A2 debbono essere dotati <strong>di</strong> opportuno rilevatore <strong>di</strong> gas nocivi.I locali destinati a cucine devono essere dotati <strong>di</strong> tubazioni <strong>di</strong> sfogo opportunamente<strong>di</strong>mensionate e con scarico sulla copertura del fabbricato.Il posto <strong>di</strong> cottura annesso al locale <strong>di</strong> soggiorno deve comunicare adeguatamente conquest'ultimo ed essere munito <strong>di</strong> adeguato impianto <strong>di</strong> aspirazione forzata in corrispondenzadei fornelli.Tutti i locali accessori <strong>di</strong> categoria S sprovvisti <strong>di</strong> apertura all'esterno devono essere dotati <strong>di</strong>impianto <strong>di</strong> aspirazione forzata con scarico sulla copertura. In detti locali è proibital’installazione <strong>di</strong> apparecchi a fiamma libera.Gli impianti <strong>di</strong> riscaldamento relativi a singole unità immobiliari, gli apparecchi a fiammalibera, le stufe e i camini devono essere muniti <strong>di</strong> canne fumarie in<strong>di</strong>pendenti con scaricosulla copertura.Tutte le canne <strong>di</strong> scarico devono prolungarsi per almeno un metro al <strong>di</strong> sopra della massimaaltezza del tetto, o terrazza e la fuoriuscita dei fumi deve avvenire a non meno <strong>di</strong> 10 metri daqualsiasi finestra a quota uguale o superiore. È vietata l'installazione <strong>di</strong> canne fumarie inlinea sulla stessa falda o terrazza, aventi la medesima quota <strong>di</strong> fuoriuscita.Le canne fumarie, se esterne alle murature o alle tamponature, devono essere definite condecorosa soluzione architettonica. Per i fumi che abbiano caratteristiche nocive all'igiene ealla pulizia, si installeranno gli impianti <strong>di</strong> depurazione previsti dalla norme vigenti.ART. 92Impianti per le lavorazioni insalubriGli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione e il deposito <strong>di</strong> sostanze eprodotti riconosciuti insalubri dalla vigente legislazione, del tipo iscritto nella prima classe,non possono essere ubicati nelle zone residenziali. Esse troveranno collocazione nelle areedestinate dallo strumento urbanistico ad inse<strong>di</strong>amenti industriali ed artigianali od in quelle incui tali attività sono consentite, rispettando le prescritte <strong>di</strong>stanze dalle abitazioni.Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al comma precedente si applicano anche ad installazioni, impianti estrutture per la produzione <strong>di</strong> energia o per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti.Gli impianti e le attrezzature <strong>di</strong> cui sopra, già esistenti nelle zone residenziali, possonopermanere a con<strong>di</strong>zione che il proprietario <strong>di</strong>mostri che, me<strong>di</strong>ante l'introduzione <strong>di</strong>opportune cautele, il loro esercizio non reca nocumento alla salute degli abitanti, fermorestando la necessità della relativa verifica ad opera della A.S.L. competente per territorio.Non è consentito lo spostamento né l'ampliamento <strong>di</strong> tali impianti nell'ambito delle zoneresidenziali.PAG. 69

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