13.07.2015 Views

ruec - Comune di Ariano Irpino

ruec - Comune di Ariano Irpino

ruec - Comune di Ariano Irpino

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CITTÀ DI ARIANO IRPINO – APR 2009TITOLO XII – NORME SULL’INSEDIAMENTO DI FONTI DI INQUINAMENTOELETTROMAGNETICOART. 158Ambito <strong>di</strong> applicazioneFatto salvo quanto stabilito dal “Regolamento Comunale per l’installazione degli impianti<strong>di</strong> telera<strong>di</strong>ocomunicazione” e dal “Piano delle antenne sul territorio comunale” redatti aisensi dell’art.8, comma 6, Legge 22 febbraio 2001 n.36, nel presente Titolo sono stabilitenorme per il corretto inse<strong>di</strong>amento delle fonti <strong>di</strong> emissioni elettromagnetiche e per laminimizzazione dell’esposizione della popolazione a tali emissioni nel territorio comunale.In caso <strong>di</strong> contrasto tra le <strong>di</strong>sposizioni del presente RUEC e quelle degli strumenti innanzicitati, si applicano le <strong>di</strong>sposizioni più restrittive.Inoltre, si intendono interamente qui riportate le <strong>di</strong>sposizioni statali e regionali in materia <strong>di</strong>emissioni elettromagnetiche, in particolare la L.R. n.13/2001 e la L.R. n.14/2001, darispettare in coor<strong>di</strong>namento con gli strumenti urbanistici.Nei riguar<strong>di</strong> delle Forze armate e delle Forze <strong>di</strong> Polizia e dei Servizi <strong>di</strong> Sicurezza edEmergenza Sanitaria, le presenti norme si applicano tenendo conto delle particolariesigenze del servizio espletato. Le Emissioni elettromagnetiche connesse con le attività deisuddetti apparati devono comunque essere valutate ai fini del rispetto dei limiti <strong>di</strong> cui aisuccessivi articoli.Sono escluse dall’applicazione delle seguenti norme gli impianti ed apparecchi per impieghi<strong>di</strong>agnostici e terapeutici.La procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle infrastrutture <strong>di</strong>telecomunicazioni sono altresì <strong>di</strong>sciplinate dal D.Lgs. 4 settembre 2002, n.198.Sono fatte salve in ogni caso le <strong>di</strong>sposizioni emanate a tutela dei beni ambientali e culturali,contenute nel D.Lgs. 22/01/2004 n.42 e s.m.i..ART. 159Impianti fissi per l’emittenza ra<strong>di</strong>otelevisivaLe localizzazioni <strong>di</strong> impianti per l’emittenza ra<strong>di</strong>o e televisiva <strong>di</strong> potenza, al punto <strong>di</strong>emissione, maggiore <strong>di</strong> 7 Watt sono vietate negli ambiti classificati dal P.U.C. cometerritorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivie attrezzature pubbliche.In ogni caso, i limiti massimi <strong>di</strong> esposizione da rispettare in tutto il territorio comunale sonoquelli previsti dall’art.3 e dalla relativa Tabella 1 del D.M.10.9.1998 n.381 e succ. mod. e<strong>di</strong>nt. .Sono altresì vietate le localizzazioni dei suddetti impianti nei parchi urbani, in aree destinatead attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive, nelle aree protette e su e<strong>di</strong>fici<strong>di</strong> valore storico-architettonico e monumentale.ART. 160Impianti per telefonia mobileLe localizzazioni <strong>di</strong> nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate adattrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché su e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> valore storicoarchitettonicoe monumentale.PAG. 110

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!