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CITTÀ DI ARIANO IRPINO – APR 2009TITOLO VII - NORME DI TUTELA SPECIALE DELLA CITTÀ STORICAART. 125Tutela speciale del Centro Antico e del Centro StoricoNelle Zone omogenee “A – Centro Antico” ed “A1 – Centro Storico” in<strong>di</strong>viduate dalPiano Urbanistico Comunale e nelle zone comunque caratterizzate da particolare interessestorico-artistico-ambientale e dalla <strong>di</strong>ffusa presenza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici e <strong>di</strong> elementi architettonici <strong>di</strong>notevole pregio, anche qualora perimetrate ai sensi della L.R. n.26/2002, è prescritta laconservazione ed il mantenimento degli elementi <strong>di</strong> valore storico, architettonico, tipologicoe documentale dell’esistente patrimonio e<strong>di</strong>lizio-urbanistico e del relativo tessuto viario.Tale prescrizione trova attuazione anche me<strong>di</strong>ante l’integrale rispetto delle <strong>di</strong>sposizioniimpartite dalle Norme <strong>di</strong> Attuazione dello strumento urbanistico generale e degli strumentiattuativi (Piano <strong>di</strong> Recupero, ecc.), nonché dal presente RUEC.Nelle aree <strong>di</strong>sciplinate da Piano <strong>di</strong> Recupero, fino all’approvazione dello strumento attuativopotranno essere eseguiti solo gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria.Nelle parti <strong>di</strong> territorio ove con i predetti valori storico-architettonici o tipologicodocumentalisiano compresenti caratteristiche <strong>di</strong> ruralità, si applicano le ulteriori<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al Titolo VIII (Norme <strong>di</strong> tutela del Paesaggio Rurale).ART. 126Limitazioni alle variazioni <strong>di</strong> destinazione d’usoNelle parti <strong>di</strong> territorio <strong>di</strong> cui al primo comma dell’articolo precedente, in accordo con lein<strong>di</strong>cazioni e i limiti fissati dal P.U.C., dagli strumenti attuativi e dai piani <strong>di</strong> settore, ivicompreso lo Strumento comunale <strong>di</strong> cui all’art.13 della L.R. n.1/2000, è favorito ilmantenimento e/o il recupero della funzione residenziale e delle attività tra<strong>di</strong>zionali,migliorando il livello qualitativo della funzione abitativa e la dotazione <strong>di</strong> servizi pubblici esociali.A tal fine si <strong>di</strong>stinguono i seguenti raggruppamenti <strong>di</strong> funzioni :- “funzioni privilegiate”:• funzione residenziale;• attività tra<strong>di</strong>zionali (artigianato artistico o <strong>di</strong> servizio, attività turistico-ricettivealberghiere ed extralberghiere, attività <strong>di</strong>rezionali pubbliche, ecc.);• servizi primari alla residenza (esercizi commerciali <strong>di</strong> vicinato, servizipubblici e privati, pubblici esercizi, circoli ricreativi, stu<strong>di</strong> professionali eduffici privati in genere, associazioni ed enti culturali pubblici e privati, ecc.);- “funzioni vietate”:• attività commerciali <strong>di</strong> grande <strong>di</strong>stribuzione ed attività commerciali all’ingrosso;• attività industriali <strong>di</strong> superficie complessiva superiore a mq. 1.000 per ogniunità, compresi i magazzini e depositi;• attività nocive, dannose o comunque non ammesse da norme vigenti nellezone residenziali;• depositi, anche a cielo aperto, <strong>di</strong> materiali infiammabili, nocivi o maleodoranti;• ogni altra funzione comunque incompatibile con la residenza;- “funzioni tollerate”:PAG. 92