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CITTÀ DI ARIANO IRPINO – APR 2009con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> non ridurre il soleggiamento e l'aerazione <strong>di</strong> locali abitabili e purché lalarghezza libera del marciapiede non risulti, <strong>di</strong> norma, inferiore a m 1,50 e, comunque, noninferiore a un terzo della larghezza totale del marciapiede stesso.È opportuno che, dal lato dove si effettua il servizio o la ven<strong>di</strong>ta, lo spazio libero pedonalenon sia inferiore a m 2.Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità <strong>di</strong> monumenti o <strong>di</strong>belvedere su viste panoramiche.La superficie massima <strong>di</strong> tale tipo <strong>di</strong> costruzione non deve superare i mq 6 e l'altezzamassima totale non può superare i m 3.Le strutture precarie (chioschi e similari) possono, in casi particolari, essere abbinate.Nel caso <strong>di</strong> più richieste per l'installazione <strong>di</strong> strutture trasferibili nella stessa località, dadestinare ad usi <strong>di</strong>versi, dette strutture devono essere collocate tra <strong>di</strong> loro ad una <strong>di</strong>stanzaminima pari all'altezza massima.Le installazioni <strong>di</strong> tendoni e similari e <strong>di</strong> strutture gonfiabili possono essere autorizzate suaree tali da non provocare impe<strong>di</strong>menti per il traffico.Dette aree devono garantire uno spazio per il parcheggio adeguato al tipo <strong>di</strong> struttura e allarelativa capienza ed essere ubicate in maniera che l'installazione richiesta non arrechi<strong>di</strong>sturbo, sotto il profilo igienico e della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o delleattrezzature <strong>di</strong> servizio.Nel caso <strong>di</strong> installazione <strong>di</strong> tendoni o similari per manifestazioni o spettacoli, la superficieimpegnata dalla struttura precaria e relative pertinenze non può essere superiore ad 1/3dell'area <strong>di</strong>sponibile.L'accesso e l'uscita del pubblico devono avvenire in maniera da evitare intralci allacircolazione e da tutelare la pubblica incolumità.ART. 151Depositi <strong>di</strong> materiali su aree scoperteI depositi su aree scoperte <strong>di</strong> materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili da strade o spazipubblici sono vietati nelle zone destinate alla residenza, alle attrezzature e ai servizi.Sono ammessi nelle zone produttive, a con<strong>di</strong>zione che non costituiscano, a pareredell’U.T.C., e sentita la A.S.L. competente per territorio, detrattori ambientali o pericolo perl'igiene pubblica o del suolo e per l'incolumità delle persone.Nelle zone agricole sono tassativamente esclusi impianti <strong>di</strong> demolizione <strong>di</strong> auto e relatividepositi; tali attività possono trovare opportuna collocazione all'interno delle zoneindustriali ed artigianali e non devono comunque risultare visibili dalle strade <strong>di</strong> primariaimportanza.Per i depositi eseguiti senza autorizzazione, il Responsabile del Settore UTC promuove iprovve<strong>di</strong>menti necessari al rispetto delle su esposte con<strong>di</strong>zioni sotto comminatoriadell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.ART. 152Occupazione temporanea o permanente <strong>di</strong> spazio, suolo o sottosuolo pubblicoL'occupazione anche temporanea del suolo o dello spazio pubblico è consentita previaautorizzazione del Responsabile del Settore UTC, il quale può accordarla quando ritengal'occupazione stessa non contrastante con il decoro citta<strong>di</strong>no e non dannosa per la pubblicaigiene e incolumità.Il Responsabile del Settore UTC può consentire la creazione <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ni coperte sotto ilsuolo stradale e l'occupazione permanente <strong>di</strong> spazio pubblico con sporgenze e balconi o concostruzioni precarie, ferma restando l'osservanza delle norme del presente RegolamentoPAG. 106