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CITTÀ DI ARIANO IRPINO – RUEC APR 2009• destinazioni d’uso <strong>di</strong>verse da quelle privilegiate e da quelle vietate.Per conseguire i fini <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> cui all’articolo precedente, sono stabilite le seguenti<strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> variazione <strong>di</strong> destinazione d’uso :- sono ammessi i mutamenti <strong>di</strong> destinazione d’uso da una funzione vietata verso unafunzione tollerata o una funzione privilegiata;- sono vietati i mutamenti <strong>di</strong> destinazione d'uso verso una funzione vietata, anchequando la destinazione in atto già rientri tra quelle vietate; nel caso <strong>di</strong> interventi cheprevedano il semplice mantenimento <strong>di</strong> funzioni vietate in atto sono ammessi soltantointerventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria e risanamento conservativo;- sono ammessi i mutamenti <strong>di</strong> destinazione d’uso da una funzione tollerata versoun'altra funzione tollerata o una funzione privilegiata;- sono ammessi i mutamenti <strong>di</strong> destinazione d’uso tra l'una e l'altra delle funzioniprivilegiate, ferme restando eventuali prescrizioni particolari contenute nei piani <strong>di</strong>settore;- non è mai ammesso sostituire una funzione privilegiata con funzioni tollerate ovietate. Tale limitazione può non applicarsi nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> rilevante valorestorico-architettonico che, seppur già a<strong>di</strong>biti ad una delle funzioni privilegiate, per leloro peculiari caratteristiche architettoniche o decorative si rivelino incompatibili conla funzione in atto.ART. 127Prescrizioni <strong>di</strong> carattere e<strong>di</strong>lizio – manutenzione e tenuta del decoroGli interventi e<strong>di</strong>lizi consentiti sono quelli in<strong>di</strong>viduati dal Piano Urbanistico Comunale e daiPiani Urbanistici Attuativi per le aree da essi <strong>di</strong>sciplinate, nel rispetto delle relativelimitazioni qualitative e quantitative e con le limitazioni <strong>di</strong> cui alle Norme allegate aglistrumenti <strong>di</strong> pianificazione della competente Autorità <strong>di</strong> Bacino in materia <strong>di</strong> rischioidrogeologico e idraulico, nonché nel rispetto degli strumenti <strong>di</strong> pianificazionesovraor<strong>di</strong>nati.Nel caso <strong>di</strong> demolizioni e ricostruzioni, ove consentite, ovvero <strong>di</strong> ristrutturazioni e<strong>di</strong>lizie ingenere, la pendenza delle falde del tetto non potrà superare il 35%, salvo il caso <strong>di</strong> maggioripendenze preesistenti.Non è consentita la sostituzione <strong>di</strong> coperture a falda con coperture piane, se non nel caso <strong>di</strong>corpi e<strong>di</strong>lizi minori, estranei al tessuto più antico ed ubicati a quota nettamente inferiorerispetto a quella della gronda dell’e<strong>di</strong>ficio principale e sempre che non prospettino sullapubblica via.Nel caso <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> volumi tecnici ed impianti tecnologici in copertura, qualsiasi siala categoria <strong>di</strong> intervento prevista per l’e<strong>di</strong>ficio, i progetti dovranno prevedere posizioni etecniche esecutive tali da minimizzare l’alterazione delle coperture, fermo restando che gliinterventi medesimi non sono ammessi quando l’alterazione introdotta risultiparticolarmente pregiu<strong>di</strong>zievole o comunque incompatibile con il valore architettonico,ambientale o tipologico del contesto in cui dovrebbero inserirsi.E’ sempre ammessa la sostituzione delle coperture piane o semipiane con coperture a faldeinclinate, <strong>di</strong> pendenza contenuta nei limiti prescritti dal presente articolo. In tali casi lasostituzione si ritiene ininfluente ai soli fini della determinazione della sagoma dell’e<strong>di</strong>ficio.L’utilizzazione dei sottotetti risultanti dalla sostituzione è ammessa con le limitazionipreviste dal presente Regolamento e dalle Norme <strong>di</strong> attuazione del P.U.C. e degli strumentiattuativi.Fatte salve le maggiori restrizioni per e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> interesse storico-architettonico, tipologico edocumentale, qualsiasi intervento sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente suscettibile <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficarePAG. 93