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CITTÀ DI ARIANO IRPINO – RUEC APR 2009La localizzazione <strong>di</strong> nuovi impianti in prossimità delle aree <strong>di</strong> cui sopra deve perseguireobiettivi <strong>di</strong> qualità che minimizzano l’esposizione ai campi elettromagnetici. In ogni caso,vanno rispettati i limiti massimi <strong>di</strong> esposizione richiamati nell’articolo precedente delpresente Regolamento Urbanistico E<strong>di</strong>lizio Comunale.Nelle aree <strong>di</strong> cui al primo comma è altresì vietato lo stazionamento <strong>di</strong> impianti mobili pertelefonia mobile.ART. 161Impianti per la trasmissione e la <strong>di</strong>stribuzione dell’energia elettricaGli elettrodotti, come definiti all’art. 2, lett. c, del D.P.C.M. 23.4.1992, con tensione ugualeo superiore a 30.000 volt devono seguire i tracciati in<strong>di</strong>viduati ai sensi della L. 22 febbraio2001 n.36 e successivi decreti attuativi e della L.R. n.13/2001, in coor<strong>di</strong>namento con glistrumenti urbanistici.In generale vanno perseguiti obiettivi <strong>di</strong> tutela della salute pubblica e <strong>di</strong> prevenzione deirischi in prossimità <strong>di</strong> aree urbane, asili, scuole, aree ver<strong>di</strong> attrezzate ed ospedali, nonché <strong>di</strong>uffici a<strong>di</strong>biti a permanenza <strong>di</strong> persone per un tempo superiore a quattro ore giornaliere.In particolare, va rispettato il limite <strong>di</strong> induzione magnetica, misurata al ricettore, <strong>di</strong> 0,2micro tesla in prossimità degli e<strong>di</strong>fici e delle aree sopra in<strong>di</strong>cate.Tali obiettivi <strong>di</strong> qualità devono essere perseguiti sia per le nuove costruzioni nei confrontidelle linee e degli impianti esistenti, sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioniesistenti.In ogni caso, nelle aree urbane gli elettrodotti sopra in<strong>di</strong>cati devono correre in cavosotterraneo. La rete elettrica deve pervenire agli utenti (abitazioni unifamiliari, stabili)me<strong>di</strong>ante cavo sotterraneo e successivamente penetrare all’interno delle abitazioni me<strong>di</strong>antecavo coibentato, comunque nel rispetto delle norme dettate dal D.M. 22/01/2008 n.37 e dalD.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.Ai sensi dell’art.5 del citato D.P.C.M. 23.4.1992, le <strong>di</strong>stanze tra le linee elettriche aereeesterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV ed i fabbricati a<strong>di</strong>biti ad abitazione o ad altra attività checomporti tempi <strong>di</strong> permanenza prolungati sono, da ambo i lati, le seguenti:- linee a 132 kV ≥ 10 m.- linee a 220 kV ≥ 18 m.- linee a 380 kV ≥ 28 m.Per linee a tensione nominale <strong>di</strong>versa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong>rispetto viene calcolata me<strong>di</strong>ante proporzione <strong>di</strong>retta da quelle sopra in<strong>di</strong>cate.Per linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le <strong>di</strong>stanze previste dal decretointerministeriale 16 gennaio 1991.La <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> rispetto dalle parti in tensione <strong>di</strong> una cabina o da una sottostazione elettricadeve essere uguale a quella prevista, me<strong>di</strong>ante i criteri sopra esposti, per la più alta tra letensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa.PAG. 111