CITTÀ DI ARIANO IRPINO – APR 2009Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione e il deposito <strong>di</strong> sostanze eprodotti riconosciuti insalubri, iscritti nella seconda classe, possono insistere anche in zoneresidenziali, a con<strong>di</strong>zione che siano adottate speciali cautele, riconosciute idonee dallaA.S.L. competente per territorio, ad evitare ogni pericolo per l'incolumità e la salutepubblica.ART. 93Parere obbligatorio per gli e<strong>di</strong>fici destinati ad inse<strong>di</strong>amenti industriali o attivitàproduttiveAi sensi dell’art. 20, comma I, lettera f, della L. 833/1978, è obbligatorio il parerepreventivo, richiamato dalla L.R. 13/1985, dell'organo competente per territorio per iprogetti riguardanti e<strong>di</strong>fici destinati ad inse<strong>di</strong>amenti industriali o attività produttive ingenere.PAG. 70
CITTÀ DI ARIANO IRPINO – RUEC APR 2009CAP. V.DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE ESTERNE AI FABBRICATI, AGLI SPAZIVERDI E ALL'ARREDO URBANOART. 94Aspetto e manutenzione degli e<strong>di</strong>fici1 - Decoro degli e<strong>di</strong>ficiLe facciate degli e<strong>di</strong>fici debbono essere finite con intonaco tinteggiato a fresco (con coloriricorrenti del posto e non <strong>di</strong>ssonanti dal punto <strong>di</strong> vista ambientale), oppure in muratura <strong>di</strong>mattoni a vista o altro materiale naturale; è escluso ogni tipo <strong>di</strong> rivestimento plastico; sonoammesse zoccolature <strong>di</strong> pietra non levigata o <strong>di</strong> calcestruzzo opportunamente trattato.Tutti gli e<strong>di</strong>fici debbono avere coperture rigorosamente inclinate con sovrastante manto <strong>di</strong>coppi (tetto ad una falda , tetto a due falde, tetto a pa<strong>di</strong>glione).Sono vietate le coperture a falde inclinate con profilo a spezzata a <strong>di</strong>versa pendenza. Èvietato l'impiego <strong>di</strong> tegole del tipo "canadese" nel centro urbano e per le abitazioni agricole.L’Amministrazione Comunale provvede all’approvazione del Piano del Colore entro e nonoltre un anno a far data dall'approvazione del presente Regolamento Urbanistico E<strong>di</strong>lizioComunale.Ogni proprietario deve mantenere il proprio e<strong>di</strong>ficio ed ogni parte <strong>di</strong> esso in buono stato <strong>di</strong>conservazione, soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture ed il decoro.Qualora gli e<strong>di</strong>fici e relative aree <strong>di</strong> pertinenza, per il loro stato <strong>di</strong> manutenzione nonpresentino le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> decoro richieste dall’ambiente urbano o non rispondono alleesigenze <strong>di</strong> sicurezza, l’Amministrazione Comunale potrà imporre ai proprietaril’esecuzione delle opere necessarie (rifacimento <strong>di</strong> intonaci, <strong>di</strong> rivestimenti, <strong>di</strong> coperture, <strong>di</strong>infissi, <strong>di</strong> recinzioni, <strong>di</strong> sistemazioni <strong>di</strong> giar<strong>di</strong>ni, ecc.).2 - AllineamentiI nuovi e<strong>di</strong>fici dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente. Il Responsabile delSettore UTC potrà consentire od imporre allineamenti stradali degli e<strong>di</strong>fici o <strong>di</strong> manufatti<strong>di</strong>versi da quelli esistenti o previsti dal presente Regolamento Urbanistico E<strong>di</strong>lizioComunale, qualora lo consiglino ragioni ambientali.3 - Elementi che aggettano dalle facciateGli aggetti dalle facciate non devono costituire pericolo per le persone o le cose. Inparticolare, negli e<strong>di</strong>fici e nei muri fronteggianti spazi pubblici sono ammessi i seguentiaggetti:a) lo zoccolo degli e<strong>di</strong>fici può sporgere verso lo spazio pubblico per non più <strong>di</strong> 5 cm;b) gli aggetti e le sporgenze (cornicioni, ecc.), fino all’altezza <strong>di</strong> 4,00 m dal suolo, nonpossono superare i 12 cm <strong>di</strong> sporgenza;c) le vetrate e le persiane possono aprirsi all’esterno solo ad un’altezza non inferiore a 3,50m, misurata dal piano del marciapiede o <strong>di</strong> 4,50 m sul piano stradale;d) i balconi dovranno essere ad un’altezza non minore <strong>di</strong> 3,50 m dal piano del marciapiedesopraelevato o <strong>di</strong> 4,00 m dal piano stradale ed il loro filo esterno dovrà essere arretrato <strong>di</strong>almeno 60 cm dal bordo del marciapiede. L’altezza è misurata al <strong>di</strong> sotto delle mensole <strong>di</strong>sostegno o, in assenza <strong>di</strong> gattoni, all’intradosso della soletta. Nelle strade <strong>di</strong> larghezzainferiore a 10 m è vietata la costruzione <strong>di</strong> balconi aggettanti;e) i balconi in aggetto su suolo pubblico debbono essere previsti a <strong>di</strong>stanza non inferiore a0,75 m dal confine con i terzi;f) la massima sporgenza delle pensiline non potrà superare 1,0 m. Il filo esterno dellapensilina dovrà essere arretrato <strong>di</strong> almeno 60 cm dal bordo esterno del marciapiedePAG. 71