CITTÀ DI ARIANO IRPINO – APR 2009CAP. IV.ULTERIORI NORME IGIENICHE AVENTI RILEVANZA EDILIZIA E NORME DITUTELA DEI CORPI IDRICIART. 87Isolamento dall'umi<strong>di</strong>tàQualsiasi e<strong>di</strong>ficio deve essere isolato dall'umi<strong>di</strong>tà del suolo.I locali classificati come A1 e S devono avere, in<strong>di</strong>pendentemente dalla quota del pavimentorispetto al terreno sistemato, il piano <strong>di</strong> calpestio isolato me<strong>di</strong>ante solaio <strong>di</strong>staccato dalterreno stesso a mezzo <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ne aerata.Nei locali classificati come A2 è sufficiente che il piano <strong>di</strong> calpestio sia attestato su unvespaio aerato dello spessore minimo <strong>di</strong> 30 cm, in<strong>di</strong>pendentemente dalla quota delpavimento rispetto al terreno circostante a sistemazione avvenuta.In entrambi i casi, qualora i locali classificati A1, A2 e S risultino anche parzialmente al<strong>di</strong>sotto della quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta, deve essere prevista unaefficiente intercape<strong>di</strong>ne aerata all’esterno della parte interrata dei predetti locali.Il solaio deve essere posto sempre ad un livello superiore alla falda freatica e alla quota <strong>di</strong>massima piena delle fognature <strong>di</strong> scarico. La circostanza sarà certificata da appositarelazione, corredata dagli opportuni calcoli ed elaborati, da sottoporre al <strong>Comune</strong>unitamente alla richiesta <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire.Il <strong>Comune</strong> può concedere aree pubbliche per la creazione <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ni, riservandosi lafacoltà <strong>di</strong> uso per il passaggio <strong>di</strong> tubazioni, cavi od altro e purché dette intercape<strong>di</strong>ni sianolasciate completamente libere. Le griglie <strong>di</strong> aerazione eventualmente aperte sul marciapiededevono essere carrabili ed avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni, lecarrozzine dei bambini e le persone con ridotte o impe<strong>di</strong>te capacità motorie.Le murature devono essere isolate da idonei strati impermeabili continui posti in opera piùin basso del piano <strong>di</strong> calpestio interno.I pavimenti dei locali seminterrati o terranei, costruiti su vespaio, devono essere isolatime<strong>di</strong>ante idonei materiali impermeabili.Le coperture piane debbono essere adeguatamente impermeabilizzate.ART. 88Classificazione delle acqueLe acque <strong>di</strong> scarico sono <strong>di</strong>stinte nelle seguenti categorie:- acque meteoriche:comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi;- acque nere:comprendono le acque degli scarichi <strong>di</strong> lavan<strong>di</strong>ni, lavelli, vasche da bagno, docce, bidè e<strong>di</strong> ogni altro accessorio con analoga funzione e le acque non inquinanti provenienti daproce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> lavaggio, compiuti da imprese artigiane o commerciali;- acque luride:sono gli scarichi <strong>di</strong> natura organica dei vasi o delle latrine <strong>di</strong> qualsiasi tipo;- acque inquinanti:sono quelle, <strong>di</strong> qualsiasi provenienza, in<strong>di</strong>cate come tali dalle vigenti normative antiinquinamento.PAG. 66
CITTÀ DI ARIANO IRPINO – RUEC APR 2009ART. 89Modalità <strong>di</strong> scarico delle acquePer il deflusso delle acque meteoriche deve essere prevista apposita rete <strong>di</strong> tubazioni. Dovrà,altresì, essere prevista idonea rete fognaria <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>namico con collegamento ad impiantodepurativo centralizzato, o a più impianti depurativi, che comunque dovranno assicurare ladepurazione dei liquami, conformemente alla L. 319/1976 e L. 650/1979 e succ. mod. ed int.e al D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. .Le fognature e le tubazioni <strong>di</strong> acque <strong>di</strong> scarico luride o comunque inquinanti dovrannoessere poste con estradosso ad almeno 50 cm sotto il piano <strong>di</strong> posa <strong>di</strong> tubazioni <strong>di</strong> acquapotabile.Per il deflusso delle acque nere, <strong>di</strong> cui al precedente articolo, deve essere prevista larealizzazione <strong>di</strong> una rete <strong>di</strong> tubazioni autonoma, opportunamente <strong>di</strong>mensionata, capace <strong>di</strong>resistere alle alte temperature e dotata <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> aerazione con condotte <strong>di</strong> aspirazioneestese oltre la copertura. Gli innesti in detta rete devono avvenire con l'impiego <strong>di</strong> sifoniispezionabili.Nel caso <strong>di</strong> accertata necessità e/o carenza dell’impianto depurativo comunale, le acqueluride <strong>di</strong> cui al precedente articolo devono essere convogliate in un pozzetto <strong>di</strong>chiarificazione, prima della immissione nella rete pubblica, <strong>di</strong>mensionato in rapporto allecaratteristiche della costruzione nonché alla volumetria abitativa. Per le modalità <strong>di</strong>smaltimento dei liquami e le relative specifiche tecniche si intende, comunque, richiamato ilD.Lgs. 152/2006 e s.m.i..Detta fossa deve anche essere in grado <strong>di</strong> garantire la degradazione biologica delle materieorganiche e deve essere ubicata all'esterno della costruzione, ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore am 10 dal fabbricato e lontano da sorgenti, pozzi o cisterne. L'allacciamento allo scaricogenerale delle acque meteoriche, nere e luride deve essere realizzato me<strong>di</strong>ante un sifoneispezionabile e a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione e in conformità allenome vigenti.Per le acque inquinanti <strong>di</strong> cui al precedente articolo vale quanto <strong>di</strong>sposto dalla relativanormativa legislativa e regolamentare.Per la tutela delle acque dall’inquinamento dovranno essere osservati i criteri, lemetodologie e le norme tecniche generali contenute nel D.M. LL.PP. del 04/02/1977 (G.U.n. 48 del 21/02/1977), nonché nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i..Nelle zone non servite o <strong>di</strong>stanti più <strong>di</strong> 200 metri dalla rete fognaria, lo smaltimento deiliquami provenienti dall'interno degli e<strong>di</strong>fici deve avvenire me<strong>di</strong>ante la costruzione, a cura espese dei titolari del Permesso <strong>di</strong> Costruire, <strong>di</strong> appositi impianti, con l'osservanza dei criteri,dei meto<strong>di</strong> e delle norme tecniche stabilite dalle leggi vigenti e dall’All. 5 Delib. Min.LL.PP. del 4/2/1977.L'immissione <strong>di</strong> nuovi condotti <strong>di</strong> scarico nelle fognature e nei canali pubblici può avveniresolo con apposita autorizzazione dal <strong>Comune</strong>.ART. 90Tutela delle risorse idriche e Rifornimento idricoAi sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., è stato stabilito che su proposta delleautorità d’ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delleacque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi me<strong>di</strong>anteimpianto <strong>di</strong> acquedotto che riveste carattere <strong>di</strong> pubblico interesse, nonché per la tutela dellostato delle risorse, in<strong>di</strong>viduano le aree <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong>stinte in zone <strong>di</strong> tutela assoluta ezone <strong>di</strong> rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree <strong>di</strong> ricarica della falda, lezone <strong>di</strong> protezione.PAG. 67