10.11.2014 Views

Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gli investitori possono aderire all'offerta del Prestito compilando l'apposita modulistica messa a disposizione dai<br />

soggetti incaricati del collocamento (i "Collocatori") secondo le modalità previste ai sensi della normativa<br />

applicabile. I Collocatori sono indicati nelle Condizioni Definitive.<br />

L'adesione all'offerta del Prestito può essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta, la cui durata è indicata<br />

nelle Condizioni Definitive.<br />

Durante il Periodo di Offerta, l'Emittente può decidere, in qualsiasi momento, di procedere alla chiusura<br />

anticipata dell'offerta e sospendere immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei<br />

Collocatori. Negli stessi termini, l'Emittente può decidere di estendere il Periodo di Offerta. In tali casi, la<br />

chiusura anticipata e/o l'estensione del Periodo di Offerta del Prestito devono essere comunicati agli investitori<br />

con un apposito avviso da pubblicare secondo le modalità di cui all'articolo 17 del presente Regolamento e da<br />

trasmettere contestualmente a CONSOB.<br />

Nel caso in cui l'Ammontare Totale delle <strong>Obbligazioni</strong> non venga interamente collocato, l'Emittente si riserva la<br />

facoltà di collocare le <strong>Obbligazioni</strong> presso investitori qualificati anche successivamente alla data di chiusura del<br />

Periodo di Offerta.<br />

Ai sensi del sesto comma dell’articolo 30 del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, l’efficacia dei contratti di<br />

collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza è<br />

sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori. Entro detto<br />

termine l’investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore<br />

finanziario o al Collocatore.<br />

Articolo 6 - Condizioni dell'offerta<br />

L'importo minimo sottoscrivibile (il "Lotto Minimo") è indicato, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.<br />

Articolo 7 - Godimento e durata<br />

Le <strong>Obbligazioni</strong> sono emesse con termini di durata che possono variare, di volta in volta, in relazione al singolo<br />

Prestito.<br />

Nelle Condizioni Definitive è indicata la data a far corso della quale le <strong>Obbligazioni</strong> cominciano a produrre<br />

interessi (la "Data di Godimento") e la data in cui le <strong>Obbligazioni</strong> cessano di essere fruttifere (la "Data di<br />

Scadenza").<br />

La data nella quale deve essere effettuato il pagamento da parte dell'investitore del Prezzo di Emissione (la<br />

"Data di Regolamento") è indicata nelle Condizioni Definitive e coincide, fatta salva l'ipotesi di estensioni del<br />

Periodo di Offerta, con la Data di Godimento.<br />

Nel caso di una o più estensioni del Periodo di Offerta del singolo Prestito, ove necessario, l'Emittente provvede<br />

ad indicare per il tramite di un apposito avviso da pubblicare secondo le modalità di cui all'articolo 17 del<br />

presente Regolamento, le date nelle quali deve essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione e del rateo<br />

di interessi maturati tra la Data di Godimento e le relative date comunicate (le "Date di Regolamento<br />

Supplementare"). Tale rateo è calcolato volta per volta sulla base delle modalità indicate nell'articolo 9 del<br />

presente Regolamento e descritte nell'avviso di estensione del Periodo di Offerta, unitamente all'eventuale<br />

indicazione di variazioni intervenute nelle condizioni del Prestito rispetto alle precedenti offerte.<br />

Articolo 8 - Rimborso e rimborso anticipato delle <strong>Obbligazioni</strong><br />

Le <strong>Obbligazioni</strong> sono rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza al loro Valore Nominale senza<br />

alcuna deduzione per spese.<br />

MILAN-1/244037/03 - 136 - .../...

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!