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Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

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alla pertinente "Business Day Convention", indicata nelle<br />

Condizioni Definitive.<br />

Date di Pagamento delle Cedole ("Business Day Convention")<br />

Qualora una Data di Pagamento delle Cedole cada in un giorno non lavorativo, la Data di Pagamento si intende<br />

spostata secondo la "Business Day Convention" indicata nelle Condizioni Definitive secondo le modalità<br />

descritte nella tabella che segue.<br />

"Following Business Day Convention"<br />

"Modified Following Business Day<br />

Convention"<br />

Nel caso in cui le Condizioni Definitive indichino come "Business<br />

Day Convention" applicabile la convenzione "Following Business<br />

Day Convention", allora la Data di Pagamento delle Cedole si<br />

intende spostata al primo giorno lavorativo successivo.<br />

Nel caso in cui le Condizioni Definitive indichino come "Business<br />

Day Convention" applicabile la convenzione "Modified Following<br />

Business Day Convention", allora la Data di Pagamento delle<br />

Cedole si intende spostata al primo giorno lavorativo successivo,<br />

salvo il caso in cui tale giorno lavorativo cada nel mese solare<br />

successivo; in tal caso la Data di Pagamento delle Cedole è<br />

spostata al giorno lavorativo immediatamente precedente.<br />

Base di Calcolo ("Day Count Fraction") delle Cedole<br />

Ove applicabile, la base di calcolo (la "Base di Calcolo"), sulla base della quale sono calcolate le Cedole, è<br />

indicata nelle Condizioni Definitive.<br />

L'Emittente potrà adottare come base di calcolo la convenzione Act/Act Unadjusted Following Business Day<br />

ICMA, la convenzione Act/360 Unadjusted Following Business Day oppure la convenzione 30/360 Unadjusted<br />

Following Business Day.<br />

La definizione di "giorno lavorativo" è indicata nelle Condizioni Definitive.<br />

Eventi di turbativa di mercato ed eventi straordinari relativi ai Parametri di Indicizzazione<br />

Le Condizioni Definitive contengono l'indicazione dei criteri di determinazione del Valore di Rilevazione del<br />

Parametro di Indicizzazione nell'ipotesi di eventi di turbativa di mercato ad una Data di Valutazione, nonché di<br />

eventi straordinari che riguardano tale Parametro di Indicizzazione.<br />

Tali criteri di determinazione sono improntati alla buona fede ed alla prassi di mercato e sono volti a<br />

neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi.<br />

In particolare, secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, qualora alla Data di<br />

Rilevazione non fosse possibile, per qualsiasi motivo, determinare il Parametro di Indicizzazione, si applica, in<br />

luogo di tale Parametro di Indicizzazione (l'EURIBOR) la media aritmetica delle quotazioni lettera dei tassi per i<br />

depositi 5 in Euro (con durata mensile determinata nelle Condizioni Detentive) fornite da 5 banche di primaria<br />

importanza entro le ore 12 a.m. ora di Bruxelles della Data di Rilevazione, scartate la quotazione più alta e quella<br />

più bassa. Nel caso in cui tale alternativa non sia possibile, il tasso della Cedola variabile per il periodo in<br />

oggetto sarà identico a quello dell’ultima Cedola Variabile pagata. Se tale evento si produce anche per la<br />

5 Per"tassi sui depositi" si intendono i tassi di remunerazione di depositi interbancari cioè i tassi di interesse ai quali le banche si prestano<br />

ammontari in Euro o in altra divisa su scadenze compresa normalmente tra un giorno e 12 mesi)<br />

MILAN-1/244037/03 - 141 - .../...

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