Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"
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determinazione della Cedola Variabile successiva, per tale Cedola Variabile il tasso è determinato in buona fede<br />
a ragionevole discrezione dell’Agente di Calcolo.<br />
Articolo 10 - Commissioni ed oneri<br />
L'ammontare delle eventuali commissioni, anche implicite nel Prezzo di Emissione, espresse in termini<br />
percentuali sul Valore Nominale delle <strong>Obbligazioni</strong> è indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun<br />
Prestito.<br />
Articolo 11 - Servizio del Prestito<br />
Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle <strong>Obbligazioni</strong> hanno luogo esclusivamente per il tramite di<br />
Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari aderenti.<br />
Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Regolamento maturi in un<br />
giorno che non è un giorno lavorativo bancario, tale pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo<br />
bancario immediatamente successivo, senza il riconoscimento di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle<br />
<strong>Obbligazioni</strong>.<br />
Articolo 12 - Termini di prescrizione<br />
I diritti dei titolari delle <strong>Obbligazioni</strong> si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data<br />
in cui le <strong>Obbligazioni</strong> sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla<br />
data in cui gli interessi sono divenuti pagabili.<br />
Articolo 13 - Regime fiscale<br />
Per il regime fiscale delle <strong>Obbligazioni</strong> si veda quanto riportato nella tabella seguente.<br />
Redditi di capitale Agli interessi e agli altri frutti delle <strong>Obbligazioni</strong> è applicabile -<br />
nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal d. lgs. n. 239 del 1°<br />
aprile 1996, come successivamente modificato ed integrato -<br />
l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del<br />
12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base al comma 1<br />
dell’articolo 45 del d.p.r. n. 917 del 22 dicembre 1986, come<br />
successivamente modificato ed integrato (il "TUIR").<br />
Tassazione delle plusvalenze<br />
Articolo 14 - Agente di Calcolo<br />
Le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse<br />
da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali,<br />
realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso<br />
delle <strong>Obbligazioni</strong> (si veda l'articolo 67 del TUIR, come<br />
successivamente modificato ed integrato), sono soggette ad<br />
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del<br />
12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate<br />
secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come<br />
successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni<br />
di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6<br />
(risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del d.<br />
lgs. n. 461 del 21 novembre 1997.<br />
Il responsabile del calcolo degli interessi è di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive (l'"Agente di<br />
Calcolo"). Le determinazioni e le valutazioni operate dall'Agente di Calcolo s'intendono pienamente vincolanti<br />
nei confronti degli investitori.<br />
MILAN-1/244037/03 - 142 - .../...