10.11.2014 Views

Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tassazione delle plusvalenze<br />

lgs. n. 239 del 1° aprile 1996, come successivamente<br />

modificato ed integrato - l’imposta sostitutiva delle imposte<br />

sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono<br />

determinati in base al comma 1 dell’articolo 45 del d.p.r. n.<br />

917 del 22 dicembre 1986, come successivamente modificato<br />

ed integrato (il "TUIR").<br />

Le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale,<br />

diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese<br />

commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso<br />

ovvero rimborso delle <strong>Obbligazioni</strong> (si veda l'articolo 67 del<br />

TUIR, come successivamente modificato ed integrato), sono<br />

soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con<br />

l’aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono<br />

determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del<br />

TUIR come successivamente modificato ed integrato e<br />

secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi<br />

opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e<br />

all'articolo 7 (risparmio gestito) del d. lgs. n. 461 del 21<br />

novembre 1997.<br />

Articolo 14 - Agente di Calcolo<br />

Il responsabile del calcolo degli interessi è di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive<br />

(l'"Agente di Calcolo"). Le determinazioni e le valutazioni operate dall'Agente di Calcolo s'intendono<br />

pienamente vincolanti nei confronti degli investitori.<br />

Articolo 15 - Garanzie<br />

Per le <strong>Obbligazioni</strong> di volta in volta emesse, l'Emittente ha previsto la possibilità di attivare una<br />

garanzia della capogruppo Unione di Banche Italiane S.C.p.A. (il "Garante").<br />

Per le <strong>Obbligazioni</strong> garantite, in caso di mancato pagamento da parte dell'Emittente di ogni somma<br />

dovuta, sia per interessi che per capitale, il Garante si obbliga irrevocabilmente ed<br />

incondizionatamente, a prima richiesta e con rinuncia ad eccepire eccezioni, a garantire ai titolari delle<br />

<strong>Obbligazioni</strong> l'esatto e pieno adempimento degli obblighi di pagamento degli interessi e di rimborso del<br />

capitale.<br />

Non sono previste condizioni a cui è subordinata l'applicazione della garanzia.<br />

Articolo 16 - Mercati e negoziazione<br />

Per le <strong>Obbligazioni</strong> di cui al Programma l'Emittente non ha richiesto il rilascio del giudizio di<br />

ammissibilità delle <strong>Obbligazioni</strong> a Borsa Italiana S.p.A. o ad altro mercato regolamentato.<br />

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere la quotazione della <strong>Obbligazioni</strong> di ciascun Prestito in<br />

mercati regolamentati (tra cui Mercato Telematico delle <strong>Obbligazioni</strong> (MOT), segmento<br />

DomesticMOT). In caso di ammissione a quotazione delle <strong>Obbligazioni</strong> sui mercati regolamentati,<br />

l'Emittente ne darà comunicazione agli investitori nella Condizioni Definitive del singolo Prestito.<br />

Inoltre, l'Emittente si riserva l'ulteriore facoltà, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive di<br />

ciascun Prestito di chiedere la negoziazione delle <strong>Obbligazioni</strong>:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!