Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"
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Tassazione delle plusvalenze<br />
lgs. n. 239 del 1° aprile 1996, come successivamente<br />
modificato ed integrato - l’imposta sostitutiva delle imposte<br />
sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono<br />
determinati in base al comma 1 dell’articolo 45 del d.p.r. n.<br />
917 del 22 dicembre 1986, come successivamente modificato<br />
ed integrato (il "TUIR").<br />
Le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale,<br />
diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese<br />
commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso<br />
ovvero rimborso delle <strong>Obbligazioni</strong> (si veda l'articolo 67 del<br />
TUIR, come successivamente modificato ed integrato), sono<br />
soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con<br />
l’aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono<br />
determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del<br />
TUIR come successivamente modificato ed integrato e<br />
secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi<br />
opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e<br />
all'articolo 7 (risparmio gestito) del d. lgs. n. 461 del 21<br />
novembre 1997.<br />
Articolo 14 - Agente di Calcolo<br />
Il responsabile del calcolo degli interessi è di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive<br />
(l'"Agente di Calcolo"). Le determinazioni e le valutazioni operate dall'Agente di Calcolo s'intendono<br />
pienamente vincolanti nei confronti degli investitori.<br />
Articolo 15 - Garanzie<br />
Per le <strong>Obbligazioni</strong> di volta in volta emesse, l'Emittente ha previsto la possibilità di attivare una<br />
garanzia della capogruppo Unione di Banche Italiane S.C.p.A. (il "Garante").<br />
Per le <strong>Obbligazioni</strong> garantite, in caso di mancato pagamento da parte dell'Emittente di ogni somma<br />
dovuta, sia per interessi che per capitale, il Garante si obbliga irrevocabilmente ed<br />
incondizionatamente, a prima richiesta e con rinuncia ad eccepire eccezioni, a garantire ai titolari delle<br />
<strong>Obbligazioni</strong> l'esatto e pieno adempimento degli obblighi di pagamento degli interessi e di rimborso del<br />
capitale.<br />
Non sono previste condizioni a cui è subordinata l'applicazione della garanzia.<br />
Articolo 16 - Mercati e negoziazione<br />
Per le <strong>Obbligazioni</strong> di cui al Programma l'Emittente non ha richiesto il rilascio del giudizio di<br />
ammissibilità delle <strong>Obbligazioni</strong> a Borsa Italiana S.p.A. o ad altro mercato regolamentato.<br />
L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere la quotazione della <strong>Obbligazioni</strong> di ciascun Prestito in<br />
mercati regolamentati (tra cui Mercato Telematico delle <strong>Obbligazioni</strong> (MOT), segmento<br />
DomesticMOT). In caso di ammissione a quotazione delle <strong>Obbligazioni</strong> sui mercati regolamentati,<br />
l'Emittente ne darà comunicazione agli investitori nella Condizioni Definitive del singolo Prestito.<br />
Inoltre, l'Emittente si riserva l'ulteriore facoltà, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive di<br />
ciascun Prestito di chiedere la negoziazione delle <strong>Obbligazioni</strong>: