Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"
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Articolo 15 - Garanzie<br />
Per le <strong>Obbligazioni</strong> di volta in volta emesse, l'Emittente ha previsto la possibilità di attivare una garanzia della<br />
capogruppo Unione di Banche Italiane S.C.p.A. (il "Garante").<br />
Per le <strong>Obbligazioni</strong> garantite, in caso di mancato pagamento da parte dell'Emittente di ogni somma dovuta, sia<br />
per interessi che per capitale, il Garante si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente, a prima richiesta e<br />
con rinuncia ad eccepire eccezioni, a garantire ai titolari delle <strong>Obbligazioni</strong> l'esatto e pieno adempimento degli<br />
obblighi di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale.<br />
Non sono previste condizioni a cui è subordinata l'applicazione della garanzia.<br />
Articolo 16 - Mercati e negoziazione<br />
Per le <strong>Obbligazioni</strong> di cui al Programma l'Emittente non ha richiesto il rilascio del giudizio di ammissibilità delle<br />
<strong>Obbligazioni</strong> a Borsa Italiana S.p.A. o ad altro mercato regolamentato.<br />
L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere la quotazione della <strong>Obbligazioni</strong> di ciascun Prestito in mercati<br />
regolamentati (tra cui Mercato Telematico delle <strong>Obbligazioni</strong> (MOT), segmento DomesticMOT). In caso di<br />
ammissione a quotazione delle <strong>Obbligazioni</strong> sui mercati regolamentati, l'Emittente ne darà comunicazione agli<br />
investitori nella Condizioni Definitive del singolo Prestito.<br />
Inoltre, l'Emittente si riserva l'ulteriore facoltà, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun<br />
Prestito di chiedere la negoziazione delle <strong>Obbligazioni</strong>:<br />
- su un Sistema Multilaterale di Negoziazione di cui all'articolo 77-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998<br />
("TUF"); e/o<br />
- mediante l'utilizzo di Internalizzatori Sistematici di cui all'articolo 78 del TUF.<br />
In relazione alla modalità di negoziazione delle <strong>Obbligazioni</strong> precedentemente indicate, le Condizioni Definitive<br />
di ciascun Prestito indicheranno (ove presente) il mercato di negoziazione delle <strong>Obbligazioni</strong>, il sistema<br />
multilaterale di negoziazione e/o l'internalizzatore sistematico mediante il quale saranno negoziate le<br />
<strong>Obbligazioni</strong>. In relazione alla negoziazione delle <strong>Obbligazioni</strong> sui mercati regolamentati o sui Sistemi<br />
Multilaterali di Negoziazione, il ruolo di market maker (ove presente o richiesto dalla normativa applicabile),<br />
potrà essere svolto dall'Emittente o da un soggetto terzo dallo stesso indicato.<br />
L'Emittente si riserva la facoltà di negoziare per conto proprio le <strong>Obbligazioni</strong> sul mercato secondario. Tali<br />
attività di negoziazione, ove svolte, saranno condotte in conformità alla Delibera Consob n. 16190 del 27<br />
ottobre 2007 (Regolamento Intermediari) e alle altre norme vigenti in materia.<br />
Articolo 17 - Comunicazioni<br />
Tutte le comunicazioni ai titolari delle <strong>Obbligazioni</strong> sono validamente effettuate, salvo diversa normativa<br />
applicabile, mediante avviso messo a disposizione sul seguente sito internet dell'Emittente: www.centrobanca.it.<br />
Articolo 18 - Legge applicabile<br />
Le <strong>Obbligazioni</strong>, i diritti e i doveri dalle medesime derivanti sono regolati dalla legge italiana.<br />
Articolo 19 - Foro competente<br />
MILAN-1/244037/03 - 143 - .../...