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Centrobanca S.p.A. "Obbligazioni 2010/2016 Tasso Fisso 3,15%"

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In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente indica nelle Condizioni Definitive l'Ammontare Totale del<br />

Prestito Obbligazionario e il relativo numero di <strong>Obbligazioni</strong>. L'Ammontare Totale di ciascun Prestito<br />

Obbligazionario e il relativo numero di <strong>Obbligazioni</strong> può essere aumentato dall'Emittente durante il Periodo di<br />

Offerta con un apposito avviso da pubblicare sul sito internet dell'Emittente (www.centrobanca.it) e da<br />

trasmettere contestualmente a CONSOB.<br />

Per maggiori informazioni sulle condizioni dell'offerta si invitano gli investitori a prendere visione del capitolo<br />

5, Condizioni dell'Offerta, della Nota Informativa, di cui alla Sezione VI del presente Prospetto.<br />

3.6 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati e regime di<br />

circolazione<br />

Le <strong>Obbligazioni</strong> sono state create e sono regolate dalla legge italiana così come i diritti e i doveri dalle medesime<br />

derivanti.<br />

Le <strong>Obbligazioni</strong> componenti il prestito obbligazionario sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso<br />

Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del d.lgs. n. 213 del 24 giugno 1998. Ogni<br />

operazione avente ad oggetto le <strong>Obbligazioni</strong> (ivi inclusi i trasferimenti e costituzione di vincoli) e l'esercizio dei<br />

relativi diritti patrimoniali può essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari, italiani<br />

od esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.<br />

3.7 Restrizioni alla trasferibilità delle obbligazioni<br />

Le <strong>Obbligazioni</strong> non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities<br />

Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione<br />

delle <strong>Obbligazioni</strong> non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (il “CFTC”).<br />

Le <strong>Obbligazioni</strong> non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o<br />

indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini americani.<br />

Le <strong>Obbligazioni</strong> non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle<br />

disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”.<br />

Il prospetto di offerta può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.<br />

3.8 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all’emissione e all’offerta<br />

Nel caso in cui <strong>Centrobanca</strong> operi in qualità di Collocatore, la coincidenza tra l’Emittente e il soggetto incaricato<br />

del collocamento, potrebbe determinare un interesse in conflitto in quanto le <strong>Obbligazioni</strong> di cui al Programma<br />

sarebbero emesse e collocate dal medesimo soggetto.<br />

Qualora l’Emittente o altro soggetto appartenente al medesimo gruppo bancario svolga il ruolo di Agente di<br />

Calcolo si potrebbe determinare una situazione di conflitto d’interessi nei confronti degli investitori<br />

Nel caso in cui i Collocatori siano società appartenenti al Gruppo bancario Unione di Banche Italiane, i<br />

Collocatori hanno un interesse in conflitto in quanto le <strong>Obbligazioni</strong> oggetto dell’offerta sono emesse da una<br />

società appartenente al medesimo gruppo bancario.<br />

In relazione a ciascun offerta è possibile che i Collocatori si trovino, rispetto all’attività di collocamento, in una<br />

situazione di conflitto d’interesse per il fatto di percepire dall’Emittente un importo (dovuto a titolo di<br />

commissione di collocamento) implicito nel Prezzo di Emissione delle <strong>Obbligazioni</strong> e pari a un valore<br />

percentuale calcolato sull’ammontare nominale collocato.<br />

Nel caso in cui l’Emittente si copra dal rischio d’interesse stipulando contratti di copertura con controparti<br />

interne al Gruppo bancario Unione di Banche Italiane, tale comune appartenenza dell’Emittente e della<br />

controparte allo stesso gruppo bancario potrebbe determinare una situazione di conflitto d’interessi.<br />

MILAN-1/244037/03 - 21 - .../...

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