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1 Il sistema delle prefetture sul territorio - Ssai - Ministero Dell'Interno

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Detto ruolo, da un lato, si fonda e fa leva <strong>sul</strong>le numerose attribuzioni di raccordo con gli<br />

enti locali - settore questo in cui storicamente opera la prefettura-UTG – e, dall’altro,<br />

ottimizza il ruolo dell’istituto prefettizio quale organo di rappresentanza del governo in<br />

ambito locale, ovvero di quell’istituzione dello stato centrale che in definitiva è<br />

chiamato, sia pure in ipotesi del tutto tipiche e particolari, a svolgere un intervento di<br />

surroga e di sostituzione rispetto all’ente locale.<br />

In tale contesto il ricorso alla prefettura - UTG, nei modi e nei termini sopra indicati, si<br />

qualifica vieppiù opportuno proprio in quanto in grado di condurre la delicata opera di<br />

sostituzione, eventualmente sollecitata dal prefetto ma deliberata dal Governo, in un<br />

quadro di ragionevole e calibrato contemperamento del principio di leale collaborazione<br />

fra enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita.<br />

All’esito del momento sollecitatorio, da riservarsi proprio al prefetto in quanto figura di<br />

raccordo tra centro e periferia, non può che ulteriormente riservarsi al medesimo organo<br />

anche la fase esecutiva dell’intervento sostitutivo, ovvero quella solitamente ad<br />

appannaggio del commissario ad acta, ruolo quest’ultimo al quale il prefetto sembra<br />

naturalmente candidarsi proprio nel contesto socio-economico attuale.<br />

Tornando alla disamina della problematica concernente il possibile assetto della<br />

prefettura-UTG in relazione alla riforma <strong>delle</strong> province, si ritiene che non siano diverse<br />

le valutazioni in ordine alla necessità che permanga, anzi sia vieppiù necessaria , la<br />

presenza della prefettura-UTG per l’ipotesi di piena attuazione di quanto previsto dal D.<br />

L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, come si<br />

è detto, trasforma le province in enti di solo indirizzo politico e di coordinamento dei<br />

Comuni nelle materie di loro competenza. Infatti, le ragioni della per<br />

manenza dello Stato in periferia non mutano rispetto alla cancellazione dell’apparato<br />

burocratico <strong>delle</strong> province, rimanendo invariato il panorama dei livelli di indirizzo<br />

politico <strong>sul</strong> <strong>territorio</strong>. In tal caso, infatti, l’ambito territoriale <strong>delle</strong> competenze non<br />

subirebbe alcuna modifica, e gli organismi collegiali istituiti presso la prefettura-UTG<br />

continuerebbero ad avere, tra gli interlocutori, il presidente della provincia. Inoltre,<br />

l’eventuale sviluppo del progetto di riforma contenuto nel D.L. n. 201/2011<br />

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