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1 Il sistema delle prefetture sul territorio - Ssai - Ministero Dell'Interno

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dissesto finanziario), di controllo della spesa pubblica 65 nonché nella previsione della<br />

istituzione dell’ufficio locale del Governo 66 .<br />

Tali funzioni fanno riferimento ad una normativa già consolidata o comunque in essere,<br />

e quindi costituiscono un nuovo asset di attribuzioni che rafforzano il ruolo di raccordo<br />

della prefettura con gli enti locali e che rendono vieppiù cogente la necessità dello Stato<br />

di mantenere una forte presenza <strong>sul</strong> <strong>territorio</strong>.<br />

65 In particolare, per quanto riguarda gli interventi in materia di finanza pubblica, l’art. 6, comma 2, del<br />

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a<br />

regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42”, quale decreto<br />

di attuazione del c.d. federalismo fiscale , prevede che qualora dalla pronunce <strong>delle</strong> sezioni regionali di<br />

controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,<br />

violazione degli obiettivi della finanza pubblica allargata, irregolarità contabili o squilibri strutturali del<br />

bilancio dell’ente locale, in grado di provocarne il dissesto finanziario, il giudice contabile invita il<br />

medesimo ente locale ad adottare le necessarie misure correttive entro un termine assegnato. Decorso<br />

infruttuosamente detto termine, la Sezione regionale della Corte dei conti trasmette gli atti al prefetto che<br />

all’esito dell’assegnazione di un ulteriore termine di venti giorni per l’adozione della deliberazione<br />

dichiarativa dello stato di dissesto finanziario dell’ente locale interessato, nomina un commissario ad acta<br />

per l’adozione della medesima deliberazione e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio<br />

dell’ente ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. n.267/2000. Ri<strong>sul</strong>ta evidente come l’ipotesi di scioglimento<br />

dell’ente locale appena descritta costituisca ex se una nuova ipotesi di esercizio del potere di scioglimento<br />

dell’ente locale in cui si inserisce la figura del Prefetto, ipotesi che va ad aggiungersi a quelle già previste<br />

in seno agli artt. 141 e 143 del D. Lgs. 267/2000<br />

Per quanto riguarda invece la funzione di controllo degli enti locali rispetto agli obblighi di contenimento<br />

della spesa pubblica, va richiamato l’art.16, comma 28, del decreto legge n. 138/2011, convertito con la<br />

legge n. 148/2011, in virtù del quale il Prefetto accerta l’attuazione <strong>delle</strong> misure di riduzione della spesa<br />

di cui all’art. 2, comma 186, lett e) della legge 23 novembre 2009, n. 191 (soppressione di consorzi di<br />

funzioni tra enti) e successive modificazioni e all’art. 14, comma 32, del D.L. n. 78 del 2010 (liquidazione<br />

elle società costituite dagli enti locali con popolazione inferiore 30.000 abitanti) assegnando agli enti<br />

locali inadempienti un termine per provvedere, decorso il quale nomina un commissario ad acta per<br />

l’adozione dei provvedimenti necessari.<br />

66 La legge di stabilità per l’anno 2012 è intervenuta, tra l’altro, <strong>sul</strong>la riduzione degli “oneri<br />

amministrativi per le imprese” con l’istituzione <strong>delle</strong> zone a burocrazia zero (art. 14, legge 12 novembre<br />

2011, n.183). Con tali disposizioni si prova a portare ad unicum i procedimenti di autorizzazione di nuove<br />

attività produttive prevedendo la possibilità di istituire - al momento in via sperimentale e sino al<br />

dicembre 2013 – su richiesta della regione, d’intesa con gli altri enti interessati, l’Ufficio locale del<br />

Governo”, presieduto dal Prefetto del capoluogo provinciale. Si tratta di un organo collegiale, composto<br />

dai rappresentanti di regione, provincia, città metropolitana (ove esistente) e del comune interessato,<br />

competente all’autorizzazione di nuove iniziative produttive (ad eccezione di quelli di natura tributaria, di<br />

tutela statale dell’ambiente, della salute e della sicurezza e della attività poste in aree soggette a vincolo).<br />

Assistiamo ancora una volta in un’epoca di particolare gravità per le condizioni di stabilità del Paese, alla<br />

possibilità che il prefetto nelle aree ove si avverte con maggiore evidenza la difficoltà ad avviare nuove<br />

attività produttive, possa farsi carico di stimolare le nuove iniziative garantendo l’emanazione del<br />

provvedimento di autorizzazione entro termini assolutamente ridotti, attraverso il bilanciamento <strong>delle</strong><br />

competenze di uffici statali e territoriali. Tuttavia, nonostante in questa circostanza sia stato addirittura<br />

istituito un ufficio ex novo, incardinato presso la prefettura, molti sono gli interrogativi <strong>sul</strong>le concrete<br />

possibilità operative della nuova struttura e, ancora una volta, spetterà ai prefetti sbrogliare la matassa dai<br />

nodi di una normativa ancora poco chiara.<br />

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