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1 Il sistema delle prefetture sul territorio - Ssai - Ministero Dell'Interno

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espressione dell’apparato centrale <strong>sul</strong> <strong>territorio</strong> cui l’ordinamento riconosce una<br />

vocazione generalista, il soggetto istituzionale che si pone come interfaccia con gli altri<br />

uffici espressione dello Stato centrale e nei confronti <strong>delle</strong> autonomie. In tal senso<br />

sembra, peraltro, porsi la più recente normativa concernente gli enti locali che evidenzia<br />

l’intenzione del legislatore di potenziare le funzioni di raccordo della prefettura<br />

disegnando un nuovo ordine di attribuzioni, che si affianca alle funzioni storiche della<br />

prefettura e che si articola in specifiche esperienze operative in materia di servizi<br />

pubblici locali 64 (in tale ambito si assegna al prefetto l’accertamento del rispetto degli<br />

adempimenti e <strong>delle</strong> scadenze previsti, nel regime transitorio, a carico degli enti locali<br />

che abbiano affidato la gestione dei servizi pubblici in modo non conforme a quanto<br />

statuito dal D.L. n.1/2012), di scioglimento dei consigli comunali (nell’ipotesi di<br />

64 <strong>Il</strong> decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo<br />

<strong>delle</strong> infrastrutture e la competitività”, all’art. 25, modifica la disciplina dell’affidamento e della gestione<br />

dei servizi pubblici locali. La citata normativa, che si applica a tutti i servizi pubblici locali fatta<br />

eccezione per i cd. “settori esclusi” (il servizio idrico, il servizio di distribuzione del gas, il servizio di<br />

distribuzione dell’energia elettrica nonché la gestione <strong>delle</strong> farmacie comunali), si caratterizza per una<br />

forte spinta verso la liberalizzazione dei servizi pubblici locali e per una riorganizzazione degli stessi su<br />

base territoriale in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni<br />

non inferiori alla dimensione del <strong>territorio</strong> provinciale, entro il termine del 30 giugno 2012. La normativa<br />

sopra citata, allo stato in corso di conversione, disciplina, inoltre, anche la costituzione <strong>delle</strong> società<br />

partecipate dagli enti locali nonché il connesso regime di affidamento del servizio pubblico. Al riguardo,<br />

infatti, si restringono gli ambiti di operatività dell’istituto dell’affidamento “in house” alle sole ipotesi in<br />

cui il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento sia pari o inferiore alla somma complessiva<br />

di Euro 200.000 annui, mentre per le società miste, ovvero il cui capitale sociale è solo in parte in mano<br />

pubblica, è prevista la possibilità di affidamento del servizio pubblico solo laddove la (necessaria) gara<br />

pubblica abbia avuto ad oggetto sia la scelta del socio privato al quale deve essere conferita una<br />

partecipazione non inferiore al 40% del capitale sociale, sia l’attribuzione di compiti operativi connessi<br />

alla gestione del servizio (cd. gara “a doppio oggetto”).<br />

<strong>Il</strong> legislatore ha poi previsto un regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal<br />

decreto legge, individuando rigorosi termini decadenziali, scaduti i quali, le gestioni di servizi pubblici<br />

precedentemente affidati cessano automaticamente senza necessità di apposita deliberazione dell’ente<br />

affidante. Proprio in questo specifico segmento si inserisce la disciplina in parola che assegna al Prefetto<br />

l’accertamento del rispetto degli adempimenti e <strong>delle</strong> scadenze previste dal periodo transitorio, ivi incluse<br />

le cessioni azionarie detenute dagli Enti locali in società quotate in borsa. <strong>Il</strong> Prefetto potrà quindi definire<br />

un termine perentorio entro il quale l’Ente locale dovrà provvedere alle dismissioni, trascorso inutilmente<br />

il quale il Governo potrà esercitare il potere sostitutivo di cui all’art. 8 della legge n. 131/2003, di<br />

attuazione dell’art. 120 della Costituzione, eventualmente nominando un commissario ad acta. A<br />

corollario del ridisegnato <strong>sistema</strong> di affidamento dei servizi pubblici locali, il legislatore ha inoltre<br />

previsto un ulteriore intervento del Prefetto, in funzione sanzionatoria che si estrinseca nell’irrogazione di<br />

sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689 nei confronti dei<br />

concessionari e degli affidatari di servizi pubblici che non ottemperino alla richiesta dell’ente locale che<br />

decide di bandire la gara per l’affidamento del servizio di fornire i dati concernenti le caratteristiche<br />

tecniche degli impianti e <strong>delle</strong> infrastrutture e ogni altra informazione necessaria per bandire la gara.<br />

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