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1 Il sistema delle prefetture sul territorio - Ssai - Ministero Dell'Interno

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funzioni dalle sopprimende province ai comuni da parte <strong>delle</strong> Regioni entro il termine<br />

del 31 dicembre 2012, è previsto l’attivazione del potere statale di sostituzione, con<br />

legge dello Stato, secondo quanto disciplinato dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003,<br />

n. 131 60 .<br />

I successivi commi 15, 16 e 17, nel ridisegnare gli organi della provincia e le relative<br />

modalità di elezione nel rispetto dell’art. 117, co. 2, lett. p), della Costituzione che<br />

ricomprende, tra le competenze legislative esclusive dello Stato, quelle della<br />

legislazione elettorale e degli organi di governo di comuni, province e città<br />

metropolitane 61 , riducono a due gli organi della provincia: consiglio provinciale e<br />

presidente della provincia, con eliminazione <strong>delle</strong> giunte.<br />

Sia il consiglio provinciale che il presidente della provincia sono configurati - a<br />

differenza degli altri enti indicati dall’art. 114 Cost. - come organi ad elezione indiretta,<br />

60 Tale disposizione prevede, al comma 1, che, nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo<br />

comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente<br />

per materia, anche su iniziativa <strong>delle</strong> Regioni o degli enti locali, assegni all'ente interessato un congruo<br />

termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei<br />

ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio<br />

dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.<br />

Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione<br />

interessata al provvedimento.<br />

61 La disciplina della forma di governo dei comuni e <strong>delle</strong> province era stata modificata in maniera<br />

incisiva con la legge n. 81 del 1993, che aveva introdotto l’elezione diretta del sindaco e del presidente<br />

della provincia. La relativa disciplina era confluita nel testo unico <strong>sul</strong>l’ordinamento degli enti locali (D.<br />

Lgs. n. 267/2000).<br />

Gli organi di governo della provincia erano: il presidente della provincia, il consiglio, organo<br />

rappresentativo eletto dalla collettività provinciale e la giunta, organo esecutivo (art. 36, comma 2,<br />

TUEL). <strong>Il</strong> presidente della provincia era eletto a suffragio diretto, durava in carica cinque anni ed era<br />

rieleggibile per una sola volta; egli provvedeva alla scelta degli assessori e poteva disporne la revoca. A<br />

ciascun assessore era assegnato uno specifico settore di attività. La composizione del consiglio<br />

provinciale era variabile e dipendeva dall’ampiezza demografica della provincia (art. 37 TUEL). <strong>Il</strong><br />

numero degli assessori era stabilito dallo statuto in relazione a quello dei consiglieri. Ai sensi del testo<br />

unico, la Giunta provinciale era composta dal presidente della provincia, che la presiedeva, e da un<br />

numero di assessori, stabilito dagli statuti. <strong>Il</strong> presidente della provincia ed il consiglio provinciale erano<br />

eletti, contestualmente con <strong>sistema</strong> misto a doppio turno, in base a liste formate da gruppi di candidati nei<br />

collegi uninominali (artt. 74 e 75 TUEL).<br />

<strong>Il</strong> consiglio poteva votare la sfiducia alla giunta; all’ approvazione della mozione di sfiducia conseguiva<br />

non solo la cessazione dalla carica del presidente della giunta provinciale e della sua giunta, ma anche lo<br />

scioglimento del consiglio stesso. <strong>Il</strong> consiglio si configurava, in linea di principio, quale organo deputato<br />

all’adozione degli indirizzi e alla effettuazione dei controlli, mentre la giunta era incaricata del governo<br />

dell’ente locale in attuazione di quegli indirizzi. Oltre alle funzioni di indirizzo, il consiglio esercitava<br />

anche compiti normativi e programmatici, assumeva le decisioni fondamentali inerenti l’ordinamento<br />

dell’ente e approvava i bilanci.<br />

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