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1 Il sistema delle prefetture sul territorio - Ssai - Ministero Dell'Interno

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dell'autorità amministrativa elevando, ove occorra, i conflitti di giurisdizione secondo<br />

la legge 20 novembre 1859 n. 3780; provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione<br />

<strong>delle</strong> leggi; veglia <strong>sul</strong>l'andamento di tutte le Pubbliche Amministrazioni, ed in caso<br />

d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami del servizio;<br />

sopraintende alla pubblica sicurezza, ha il diritto di disporre della forza pubblica, e di<br />

richiedere la forza armata; dipende dal Ministro dell'Interno, e ne eseguisce le<br />

istruzioni".<br />

<strong>Il</strong> <strong>sistema</strong> era costituito da una struttura organizzativa di forma piramidale, operante su<br />

due livelli, centrale e periferico, caratterizzata da relazioni strettamente gerarchiche<br />

volte a garantire l’unicità del livello di comando e l’uniformità dell’esecuzione degli<br />

indirizzi di governo.<br />

L’apparato periferico del <strong>Ministero</strong> dell’Interno, cioè le <strong>prefetture</strong>, alle quali faceva<br />

capo la quasi totalità degli uffici statali, era, quindi, funzionale a garantire il controllo<br />

<strong>delle</strong> realtà locali. <strong>Il</strong> prefetto costituiva l’elemento determinante del rapporto centroperiferia,<br />

in cui si registrava la decisiva preminenza dell’ordinamento statale al quale,<br />

solo, spettava la valutazione dell’opportunità di dar rilievo alle altre amministrazioni,<br />

soprattutto locali.; egli, invero, presiedeva la deputazione provinciale, per cui doveva<br />

garantire l’aderenza della politica provinciale a quella del Governo centrale e costituiva<br />

il collegamento tra l’amministrazione dell’Interno, i prefetti e gli enti locali.<br />

<strong>Il</strong> valore fondamentale politico-istituzionale era quello dell’unità nazionale e, quindi, vi<br />

era una concezione totalizzante della pubblica Amministrazione (che non consentiva<br />

soggettività distinte rispetto a quella dello Stato), con l’affermazione del principio<br />

dell’unità organica della pubblica Amministrazione, che tutta fa capo allo Stato e può<br />

essere esercitata o direttamente dallo stesso attraverso i suoi organi o, indirettamente,<br />

per mezzo degli enti locali, qualificati «enti autarchici» 7 .<br />

Questo concetto rigorosamente monista della pubblica Amministrazione informò la<br />

legislazione e la giurisprudenza nel periodo liberale e durante il fascismo, persistendo<br />

7 Sulla nozione di autarchia vedi S. ROMANO, Decentramento amministrativo, in “Enciclopedia<br />

giuridica italiana”, 1897, vol. IV, parte I, ora in Scritti minori, Giuffrè, Milano, 1990, vol. II, pagg. 7-82.<br />

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