1 Il sistema delle prefetture sul territorio - Ssai - Ministero Dell'Interno
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<strong>Il</strong> ripensamento dell’ente provincia potrebbe peraltro rivelarsi utile per indagare un<br />
ridisegno <strong>delle</strong> attribuzioni prefettizie che, in una prospettiva de iure condendo, preveda<br />
un ruolo istituzionalizzato della prefettura nell’ambito del processo di sostituzione<br />
dell’art. 120 della Costituzione in quanto proprio nell’esercizio di questo potere<br />
sostitutivo da esercitarsi nei confronti degli enti locali potrebbe ragionevolmente porsi<br />
in controluce una nuovo ambito di intervento da riservare alla figura del prefetto,<br />
finalizzato alla configurazione di uno Stato più moderno proprio in quanto più leggero,<br />
ma nel contempo più forte proprio in quanto più incisivo.<br />
Come è noto l’art. 120, comma 2, della Costituzione prevede che il Governo possa<br />
sostituirsi, tra l’altro, ad organi della regione, <strong>delle</strong> città metropolitane, <strong>delle</strong> province e<br />
dei comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e di trattati internazionali o della<br />
normativa comunitaria o nelle ipotesi di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza<br />
pubblica o quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica ed<br />
in particolare la tutela dei livelli essenziali <strong>delle</strong> prestazioni concernenti i diritti civili e<br />
sociali 67 .<br />
Non appare infondato immaginare un ruolo di raccordo e di cerniera dell’istituto<br />
prefettizio che operi come trait d’union tra le realtà locali e lo Stato centrale di cui<br />
costituisce articolazione periferica soprattutto nelle materie sopra citate.<br />
67 <strong>Il</strong> citato articolo, demanda poi alla legge dello Stato il compito di definire le procedure atte a garantire<br />
che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Si<br />
tratta di una ipotesi di sostituzione intersoggettiva dello Stato nell’esercizio <strong>delle</strong> competenze proprie o<br />
conferite ad un altro ente territoriale.<br />
Tali interventi sostitutivi costituiscono un’eccezione rispetto al normale svolgimento <strong>delle</strong> attribuzioni<br />
proprie <strong>delle</strong> regioni e degli enti locali e pertanto la giurisprudenza costituzionale ha correttamente<br />
evidenziato che, a garanzia dell’ente sostituito ed in coerenza con la natura eccezionale del potere<br />
esercitato, detto potere vada contemperato con la necessaria individuazione di alcune garanzie di tipo<br />
sostanziale e procedurale. In particolare, con la sentenza n. 43 del 2004, la Con<strong>sul</strong>ta ha chiarito che i<br />
controlli sostitutivi concorrono a configurare ed a limitare l’autonomia dell’ente sostituito e devono<br />
quindi trovare un fondamento esplicito o implicito nella normazione positiva che renda tipizzate le ipotesi<br />
di sostituzione, non essendo ammissibile un potere di sostituzione di carattere generale. La legge deve,<br />
infine apprestare congrue garanzie procedimentali per l’esercizio del potere sostitutivo, in conformità al<br />
principio di leale collaborazione richiamato dall’art. 120, comma 2, ed operante più in generale nei<br />
rapporti tra enti locali dotati di autonomia costituzionalmente garantita. In osservanza di tale principio è<br />
necessario che l’ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso<br />
l’autonomo adempimento e comunque possa intervenire nel procedimento preordinato all’attivazione del<br />
potere sostitutivo. <strong>Il</strong> procedimento è disciplinato dall’art. 8 della legge n. 131/2003 che prevede la diffida<br />
ad adempiere mediante l’assegnazione di un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari.<br />
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