1 Il sistema delle prefetture sul territorio - Ssai - Ministero Dell'Interno
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La Costituzione Repubblicana del 1948 all’art. 5 riconobbe le “autonomie locali” ed<br />
introdusse le Regioni come enti locali, con ruolo legislativo e di programmazione,<br />
nonché esercizio di funzioni amministrative, mediante la delega alle Province, ai<br />
Comuni o ad altri enti locali.<br />
L’art. 128, oggi abrogato, prevedeva che “le Province e i Comuni sono enti autonomi<br />
nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le<br />
funzioni”.<br />
Attualmente il testo dell’art. 114, comma 2 si limita ad enunciare che i “Comuni, le<br />
Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,<br />
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.<br />
Ma la differenza tra Regioni e gli altri enti ri<strong>sul</strong>ta evidente dal fatto che l’art. 117,<br />
comma 2, lett. p) attribuendo, come noto, alla competenza legislativa esclusiva del<br />
Parlamento nazionale la materia “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni<br />
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”, ha recuperato quanto<br />
prevedeva il suddetto art. 128, confermando la legittimità costituzionale della legge<br />
fondamentale <strong>sul</strong>l’ordinamento <strong>delle</strong> autonomie locali (promulgata nel 1990).<br />
La Costituzione indica tre tipi di funzioni amministrative attribuite agli enti locali:<br />
- funzioni fondamentali, individuate dalla legge statale;<br />
- funzioni conferite, individuate dalla legge statale o regionali, in base alla<br />
materia;<br />
- funzioni proprie (che ciascun ente decide di assumere autonomamente in<br />
relazione, alle specifiche esigenze della rispettiva collettività di cui è<br />
esponenziale.<br />
Le leggi statali e regionali che stabiliscono quali funzioni e compiti attribuire alle<br />
Province incontrano il limite del criterio di sussidiarietà previsto dall’art. 118, comma 1,<br />
Cost.: ad esse devono essere attribuite/conferite tutte le funzioni amministrative per le<br />
quali i Comuni non siano ritenuti adeguati, sempreché le Province siano ritenute tali,<br />
poiché diversamente, si sale alle Regioni o alle amministrazioni statali.<br />
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