1 Il sistema delle prefetture sul territorio - Ssai - Ministero Dell'Interno
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costituzionale: nella Costituzione non fu nominato il prefetto, ma fu previsto un<br />
Commissario del governo.<br />
Peraltro, subito dopo, la legge 8 marzo 1949, n. 277 riformulò l’art. 19 del<br />
t.u.l.com.prov. 1934, mantenendo il riconoscimento formale del prefetto quale<br />
rappresentante dell'esecutivo nella provincia e, conseguentemente, il carattere<br />
tendenzialmente "generale" <strong>delle</strong> sue attribuzioni; vennero meno, tuttavia, molti dei<br />
compiti presenti nella precedente formulazione dell'art. 19: l'unico settore di<br />
competenza che rimase integro fu quello della sicurezza pubblica, con il rilevante potere<br />
di cui all'art. 2 del testo unico <strong>delle</strong> leggi di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.), di adottare atti<br />
contingibili e urgenti per esigenze di sicurezza pubblica, mentre fu cancellata ogni<br />
ingerenza "tutoria" del prefetto <strong>sul</strong>la vita amministrativa degli Enti Locali.<br />
L’attuazione <strong>delle</strong> regioni, all’inizio degli anni ’70, ha rappresentato un’altro passaggio<br />
critico, in quanto, con il trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni, il prefetto<br />
ha subito un notevole ridimensionamento di funzioni e di ruolo nei confronti degli enti<br />
locali, nondimeno, dimostrando la sua capacità di adattamento, egli è divenuto il centro<br />
di riferimento nelle situazioni di emergenza (terrorismo e lotta alla mafia) , mediatore<br />
dei conflitti sociali e consigliere tecnico, specialmente dei comuni minori, svolgendo<br />
attivamente la funzione di tramite per la segnalazione alle amministrazioni centrali dello<br />
Stato dei problemi emergenti nella provincia.<br />
A partire dagli anni '80, nella ricerca di un punto di incontro tra Amministrazione,<br />
servizi e utenza che fosse più vicino, anche fisicamente, alle istanze dei cittadini, ci fu<br />
una riscoperta significativa della presenza del prefetto, caricata di rinnovate valenze<br />
operative, in uno Stato a forte caratterizzazione decentrata se non, in prospettiva,<br />
federale.<br />
Le disposizioni contenute nel Titolo V Parte II Cost., relative agli enti locali, si<br />
limitavano a delineare i contorni dell’autonomia degli enti locali e ad affidare alla legge<br />
ordinaria l’attuazione concreta di tale autonomia. Con l. 142/1990, fu data una prima,<br />
effettiva attuazione all’art. 128 Cost., in relazione all’autonomia degli enti locali, che,<br />
fino ad allora, era stata riconosciuta ma non effettivamente realizzata, e alla definizione<br />
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