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1 Il sistema delle prefetture sul territorio - Ssai - Ministero Dell'Interno

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Secondo gli art. 19 e 20 del TUEL ( testo unico <strong>delle</strong> leggi <strong>sul</strong>l’ordinamento <strong>delle</strong><br />

autonomie locali – decreto legislativo 18.8.2000, n. 267) alla Provincia spettano<br />

compiti di pianificazione e programmazione sia economica e sia territoriale di area<br />

vasta, nonché di realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore<br />

economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e<br />

sportivo. In materia urbanistica, la Provincia adotta il piano territoriale di<br />

coordinamento, che determina gli indirizzi generali di assetto del <strong>territorio</strong>. Sono,<br />

inoltre, ad essa attribuite numerose altre funzioni in materia di protezione e gestione<br />

dell’ambiente, beni culturali, viabilità e trasporti, servizi sanitari, istruzione secondaria<br />

di secondo grado e artistica e formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica,<br />

assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.<br />

A queste se ne aggiungono altre, previste nei decreti legislativi di attuazione della Legge<br />

59/97; possono essere ricordate le funzioni connesse ai servizi per il lavoro e alle<br />

politiche per l’impiego. Vanno menzionate, infine, le funzioni amministrative conferite<br />

alle Province dalle Regioni, differenziate in ciascun ordinamento regionale.<br />

A partire dagli anni 90 del secolo scorso, il fenomeno del c. d. “federalismo<br />

amministrativo” ha determinato l’aumento dei compiti della Provincia, sia di<br />

amministrazione puntuale, sia di programmazione e coordinamento nei riguardi dei<br />

Comuni.<br />

Infatti, l’art. 119, comma quarto, Cost. stabilisce che le risorse degli enti locali (e <strong>delle</strong><br />

regioni) devono consentire il finanziamento integrale <strong>delle</strong> “funzioni pubbliche loro<br />

attribuite”. L’importanza dell’individuazione <strong>delle</strong> funzioni territoriali è confermata<br />

dalla legge n. 42 del 2009, <strong>sul</strong> federalismo fiscale, di attuazione dell’art. 119 Cost. Tale<br />

legge individua, all’articolo 21, commi 3 e 4, rispettivamente, per i comuni e per le<br />

province, un elenco provvisorio <strong>delle</strong> funzioni fondamentali da finanziare integralmente<br />

<strong>sul</strong>la base del fabbisogno standard, prevedendo, per le seconde, funzioni generali di<br />

amministrazione, di gestione e di controllo, funzioni di istruzione pubblica, ivi<br />

compresa l'edilizia scolastica, funzioni nel campo dei trasporti, funzioni riguardanti la<br />

gestione del <strong>territorio</strong>, funzioni nel campo della tutela ambientale e funzioni nel campo<br />

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