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regione toscana indirizzi operativi regionali sicurezza ... - PuntoSicuro

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10<br />

tore, il fulcro di tutte le scelte tecnico-operative. Il<br />

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., individua le figure aziendali<br />

preposte alla gestione della prevenzione nei luoghi di<br />

lavoro attribuendone gli specifici compiti.<br />

Il Datore di Lavoro:<br />

definito come il soggetto titolare del rapporto di lavoro<br />

con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,<br />

secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel<br />

cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha<br />

la responsabilità dell’organizzazione stessa o<br />

dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri<br />

decisionali e di spesa. Il datore di lavoro ha l’obbligo,<br />

non delegabile, di:<br />

• effettuare la valutazione di tutti i rischi per la<br />

salute e <strong>sicurezza</strong> dei lavoratori finalizzata ad<br />

individuare le adeguate misure di prevenzione e di<br />

protezione e di elaborare conseguentemente<br />

il programma delle misure atte a garantire il<br />

miglioramento nel tempo dei livelli di salute<br />

e <strong>sicurezza</strong> (anche attraverso l’adozione di codici<br />

di condotta e di buone prassi);<br />

• designare il responsabile del servizio di prevenzione<br />

e di protezione dai rischi.<br />

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e<br />

Protezione (RSPP):<br />

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali<br />

previsti dalla normativa, designata dal datore<br />

di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio<br />

di prevenzione e protezione dai rischi. Tale compito, in<br />

relazione al numero degli addetti, può essere svolto<br />

direttamente anche dal datore di lavoro.<br />

Dipendentemente dall’organizzazione aziendale,<br />

decisa ed impostata dal datore di lavoro, devono o<br />

possono essere presenti altre figure professionali con<br />

responsabilità, competenze e funzioni ben definite,<br />

quali:<br />

Il Dirigente:<br />

persona che, in ragione delle competenze professionali<br />

e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura<br />

dell’incarico conferitogli, attua le direttive del<br />

datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa<br />

e vigilando su di essa.<br />

Il Preposto:<br />

persona che, in ragione delle competenze professionali<br />

e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati<br />

alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende<br />

all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione<br />

delle direttive ricevute, controllandone la corretta<br />

esecuzione da parte dei lavoratori, esercitando un<br />

funzionale potere di iniziativa.<br />

REGIONE TOSCANA - INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI<br />

SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI FORESTALI<br />

Il preposto è inserito nel sistema di <strong>sicurezza</strong> aziendale<br />

e partecipa con un ruolo esecutivo nella fase<br />

operativa di attuazione della <strong>sicurezza</strong>, svolgendo una<br />

vigilanza attiva, nei confronti dei lavoratori, relativa<br />

all’osservanza dei loro obblighi di legge e delle disposizioni<br />

aziendali, restando comunque sottoposto al<br />

controllo del datore di lavoro e/o del dirigente.<br />

Il preposto, al fine di poter svolgere correttamente<br />

il proprio ruolo, deve ricevere, a cura del datore<br />

di lavoro, una adeguata e specifica formazione<br />

ed un aggiornamento periodico in relazione ai<br />

propri compiti in materia di salute e <strong>sicurezza</strong><br />

del lavoro.<br />

L’Addetto al servizio di prevenzione e protezione:<br />

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali<br />

previsti dalla normativa, facente parte del<br />

servizio di prevenzione e protezione.<br />

Il Medico competente:<br />

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti<br />

formativi e professionali previsti dalla normativa, che<br />

collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione<br />

dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare<br />

la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti previsti.<br />

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza<br />

(RLS):<br />

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori<br />

per quanto concerne gli aspetti della salute<br />

e della <strong>sicurezza</strong> durante il lavoro.<br />

Il datore di lavoro, in seguito alla valutazione dei rischi,<br />

alla scelta delle macchine ed attrezzature da impiegare<br />

durante le operazioni ed in relazione all’applicazione<br />

delle procedure di lavoro individuate, mette in<br />

atto una verifica continua delle scelte tecnico/operative,<br />

tesa a correggere e/o migliorare il processo preventivo<br />

e quindi ad elevare gli standard di <strong>sicurezza</strong>.<br />

Da un punto di vista metodologico è quindi fondamentale,<br />

al di là della definizione dei singoli provvedimenti<br />

attuati sul piano preventivo, identificare la<br />

<strong>sicurezza</strong> nei luoghi di lavoro non come un processo<br />

frammentato, ma come un progetto integrato che<br />

tiene conto di tutte le esperienze acquisite nel corso<br />

del tempo e dell’innovazione tecnologica tendendo ad<br />

un miglioramento continuo.<br />

In questo contesto è figura centrale il Lavoratore<br />

che deve prendersi cura della propria salute e<br />

<strong>sicurezza</strong> oltre che di quella delle altre persone<br />

presenti sul luogo di lavoro che possono subire<br />

conseguenze dalle sue azioni od omissioni.

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