04.06.2014 Views

regione toscana indirizzi operativi regionali sicurezza ... - PuntoSicuro

regione toscana indirizzi operativi regionali sicurezza ... - PuntoSicuro

regione toscana indirizzi operativi regionali sicurezza ... - PuntoSicuro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

80<br />

circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei<br />

dispositivi prescritti (comma 1 art. 112 del Codice<br />

della strada).<br />

Ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione<br />

stradale, in caso siano state modificate una o<br />

più caratteristiche oppure uno o più dispositivi<br />

indicati nel documento di circolazione, occorre che<br />

la macchina sia sottoposta a visita e prova presso<br />

un ufficio provinciale della Direzione generale della<br />

Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione<br />

(M.C.T.C.) per l’aggiornamento del documento di<br />

circolazione stesso (comma 2 art. 12 del Codice della<br />

strada).<br />

Ad ogni modo l’allestimento deve essere tale da<br />

non inficiare nessuna delle caratteristiche del tipo<br />

omologato e da non comportare la possibilità di<br />

avere modalità di uso diverse da quelle indicate dal<br />

fabbricante nelle istruzioni d’uso; è necessario inoltre<br />

che la massa della macchina nella configurazione<br />

realizzata non superi la massa complessiva massima<br />

prevista dal costruttore.<br />

Per l’esbosco a strascico questi mezzi devono<br />

essere equipaggiati con zavorre anteriori (Img. 80)<br />

per limitare il fenomeno dell’impennamento (Vedi<br />

Img. 71).<br />

È ammesso l’utilizzo di zavorre non originali purché<br />

queste siano rispondenti ai requisiti tecnici previsti<br />

dalla direttiva di omologazione 74/151/CEE e s.m.i.<br />

e presentino le seguenti caratteristiche:<br />

• massa uguale a quella massima prevista dal costruttore<br />

del trattore;<br />

• forma e dimensioni uguali a quelle previste dal<br />

costruttore del trattore;<br />

• dispositivi di attacco uguali a quelli previsti dal<br />

costruttore del trattore.<br />

Comunque è possibile che il trattore sia dotato di<br />

zavorre solo se queste sono state specificatamente<br />

previste dal costruttore ed inoltre tali zavorre devono<br />

essere collocate e montate solo negli appositi punti<br />

di attacco previsti dal costruttore del trattore. Anche<br />

in questo caso l’installazione di zavorre diverse da<br />

quelle originali deve in ogni caso garantire il rispetto<br />

di tutti gli altri requisiti di omologazione del veicolo.<br />

I trattori devono muoversi sempre lungo le linee<br />

di massima pendenza (a rittochino), mai di<br />

traverso ad essa per il rischio di ribaltamento.<br />

Prima della messa in funzione della macchina,<br />

l’operatore deve aver letto attentamente le<br />

istruzioni d’uso predisposte dal costruttore, che<br />

obbligatoriamente devono accompagnarla (Vedi<br />

Img. 21), e, prima dell’inizio di ogni lavoro, deve<br />

accertarsi che il trattore ed i suoi componenti di<br />

<strong>sicurezza</strong> siano integri e funzionanti.<br />

REGIONE TOSCANA - INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI<br />

SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI FORESTALI<br />

L’operatore addetto alla guida dei trattori, per<br />

poter svolgere la sua funzione, deve ricevere una<br />

formazione teorico-pratica specifica e conseguire<br />

una abilitazione ai sensi del comma 5 dell’art. 73<br />

del D.Lgs. 81/2008 secondo le modalità stabilite<br />

nell’Accordo Stato Regioni n. 53 del 22 febbraio<br />

2012 per le attrezzature di lavoro, accordo pubblicato<br />

nel supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale<br />

n. 60 del 12 marzo 2012 - Serie generale. Ai fini<br />

dell’abilitazione il suddetto accordo riconosce<br />

comunque sia la formazione pregressa alla data<br />

in vigore dell’accordo stesso e sia l’esperienza<br />

pregressa documentata di “trattorista”. Per ulteriori<br />

dettagli in merito si rimanda al testo dell’accordo.<br />

Indipendentemente da quanto stabilito in merito dalle<br />

norme, deve comunque essere evitato l’uso della<br />

macchina dopo aver assunto alcol, farmaci e/o<br />

sostanze psicotrope o stupefacenti che alterano<br />

lo stato di coscienza e pregiudicano la prontezza<br />

dei riflessi.<br />

Nel percorrere piste temporanee d’esbosco, il<br />

trattorista deve prestare particolare attenzione alla<br />

conformazione del terreno (pendenza, accidentalità,<br />

irregolarità ecc.) per evitare che il trattore si trovi<br />

in condizioni precarie e pericolose con il rischio di<br />

impennamento e possibile ribaltamento. Per<br />

questi motivi l’avanzamento del trattore deve essere<br />

lento e deve avvenire, come detto prima, lungo le<br />

linee di massima pendenza. Il rischio di ribaltamento<br />

si può verificare anche per perdite di controllo del<br />

mezzo da parte del conducente o per rotture e<br />

guasti meccanici. L’operatore deve essere sempre<br />

pronto ad arrestare il movimento della macchina<br />

in caso di necessità, di pericolo e di movimenti<br />

incontrollati del mezzo.<br />

Per la protezione dell’operatore dal rischio di<br />

ribaltamento queste macchine devono essere<br />

dotate di idonei dispositivi di protezione, quali<br />

telaio o cabina, e cintura di <strong>sicurezza</strong> (Vedi Img. 49).<br />

In caso di ribaltamento, la presenza di telaio o<br />

cabina di <strong>sicurezza</strong> (roll-over protective structures<br />

ROPS), unitamente al corretto utilizzo delle cinture,<br />

riduce il rischio per il conducente di gravi lesioni,<br />

che possono arrivare ad essere anche mortali.<br />

I dispositivi di protezione di tipo ROPS sono omologati<br />

dal costruttore del trattore per essere rispondenti alle<br />

specifiche direttive comunitarie ovvero codici OCSE<br />

di riferimento.<br />

Nel caso di trattori agricoli non dotati dei suddetti<br />

dispositivi di protezione (telai o cabine ROPS e<br />

cinture di <strong>sicurezza</strong>), è fatto obbligo al datore di<br />

lavoro o lavoratore autonomo, secondo le disposizioni<br />

dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!