regione toscana indirizzi operativi regionali sicurezza ... - PuntoSicuro
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80<br />
circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei<br />
dispositivi prescritti (comma 1 art. 112 del Codice<br />
della strada).<br />
Ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione<br />
stradale, in caso siano state modificate una o<br />
più caratteristiche oppure uno o più dispositivi<br />
indicati nel documento di circolazione, occorre che<br />
la macchina sia sottoposta a visita e prova presso<br />
un ufficio provinciale della Direzione generale della<br />
Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione<br />
(M.C.T.C.) per l’aggiornamento del documento di<br />
circolazione stesso (comma 2 art. 12 del Codice della<br />
strada).<br />
Ad ogni modo l’allestimento deve essere tale da<br />
non inficiare nessuna delle caratteristiche del tipo<br />
omologato e da non comportare la possibilità di<br />
avere modalità di uso diverse da quelle indicate dal<br />
fabbricante nelle istruzioni d’uso; è necessario inoltre<br />
che la massa della macchina nella configurazione<br />
realizzata non superi la massa complessiva massima<br />
prevista dal costruttore.<br />
Per l’esbosco a strascico questi mezzi devono<br />
essere equipaggiati con zavorre anteriori (Img. 80)<br />
per limitare il fenomeno dell’impennamento (Vedi<br />
Img. 71).<br />
È ammesso l’utilizzo di zavorre non originali purché<br />
queste siano rispondenti ai requisiti tecnici previsti<br />
dalla direttiva di omologazione 74/151/CEE e s.m.i.<br />
e presentino le seguenti caratteristiche:<br />
• massa uguale a quella massima prevista dal costruttore<br />
del trattore;<br />
• forma e dimensioni uguali a quelle previste dal<br />
costruttore del trattore;<br />
• dispositivi di attacco uguali a quelli previsti dal<br />
costruttore del trattore.<br />
Comunque è possibile che il trattore sia dotato di<br />
zavorre solo se queste sono state specificatamente<br />
previste dal costruttore ed inoltre tali zavorre devono<br />
essere collocate e montate solo negli appositi punti<br />
di attacco previsti dal costruttore del trattore. Anche<br />
in questo caso l’installazione di zavorre diverse da<br />
quelle originali deve in ogni caso garantire il rispetto<br />
di tutti gli altri requisiti di omologazione del veicolo.<br />
I trattori devono muoversi sempre lungo le linee<br />
di massima pendenza (a rittochino), mai di<br />
traverso ad essa per il rischio di ribaltamento.<br />
Prima della messa in funzione della macchina,<br />
l’operatore deve aver letto attentamente le<br />
istruzioni d’uso predisposte dal costruttore, che<br />
obbligatoriamente devono accompagnarla (Vedi<br />
Img. 21), e, prima dell’inizio di ogni lavoro, deve<br />
accertarsi che il trattore ed i suoi componenti di<br />
<strong>sicurezza</strong> siano integri e funzionanti.<br />
REGIONE TOSCANA - INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI<br />
SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI FORESTALI<br />
L’operatore addetto alla guida dei trattori, per<br />
poter svolgere la sua funzione, deve ricevere una<br />
formazione teorico-pratica specifica e conseguire<br />
una abilitazione ai sensi del comma 5 dell’art. 73<br />
del D.Lgs. 81/2008 secondo le modalità stabilite<br />
nell’Accordo Stato Regioni n. 53 del 22 febbraio<br />
2012 per le attrezzature di lavoro, accordo pubblicato<br />
nel supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale<br />
n. 60 del 12 marzo 2012 - Serie generale. Ai fini<br />
dell’abilitazione il suddetto accordo riconosce<br />
comunque sia la formazione pregressa alla data<br />
in vigore dell’accordo stesso e sia l’esperienza<br />
pregressa documentata di “trattorista”. Per ulteriori<br />
dettagli in merito si rimanda al testo dell’accordo.<br />
Indipendentemente da quanto stabilito in merito dalle<br />
norme, deve comunque essere evitato l’uso della<br />
macchina dopo aver assunto alcol, farmaci e/o<br />
sostanze psicotrope o stupefacenti che alterano<br />
lo stato di coscienza e pregiudicano la prontezza<br />
dei riflessi.<br />
Nel percorrere piste temporanee d’esbosco, il<br />
trattorista deve prestare particolare attenzione alla<br />
conformazione del terreno (pendenza, accidentalità,<br />
irregolarità ecc.) per evitare che il trattore si trovi<br />
in condizioni precarie e pericolose con il rischio di<br />
impennamento e possibile ribaltamento. Per<br />
questi motivi l’avanzamento del trattore deve essere<br />
lento e deve avvenire, come detto prima, lungo le<br />
linee di massima pendenza. Il rischio di ribaltamento<br />
si può verificare anche per perdite di controllo del<br />
mezzo da parte del conducente o per rotture e<br />
guasti meccanici. L’operatore deve essere sempre<br />
pronto ad arrestare il movimento della macchina<br />
in caso di necessità, di pericolo e di movimenti<br />
incontrollati del mezzo.<br />
Per la protezione dell’operatore dal rischio di<br />
ribaltamento queste macchine devono essere<br />
dotate di idonei dispositivi di protezione, quali<br />
telaio o cabina, e cintura di <strong>sicurezza</strong> (Vedi Img. 49).<br />
In caso di ribaltamento, la presenza di telaio o<br />
cabina di <strong>sicurezza</strong> (roll-over protective structures<br />
ROPS), unitamente al corretto utilizzo delle cinture,<br />
riduce il rischio per il conducente di gravi lesioni,<br />
che possono arrivare ad essere anche mortali.<br />
I dispositivi di protezione di tipo ROPS sono omologati<br />
dal costruttore del trattore per essere rispondenti alle<br />
specifiche direttive comunitarie ovvero codici OCSE<br />
di riferimento.<br />
Nel caso di trattori agricoli non dotati dei suddetti<br />
dispositivi di protezione (telai o cabine ROPS e<br />
cinture di <strong>sicurezza</strong>), è fatto obbligo al datore di<br />
lavoro o lavoratore autonomo, secondo le disposizioni<br />
dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di