regione toscana indirizzi operativi regionali sicurezza ... - PuntoSicuro
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Allegato 1<br />
Primo Soccorso<br />
1.1.<br />
Considerazioni generali<br />
Il problema dell’emergenza medica nelle attività<br />
selvicolturali riveste importanza rilevante sia per<br />
la frequenza e la gravità degli infortuni, legate alla<br />
tipologia produttiva, che per le condizioni di isolamento<br />
e lontananza da centri abitati e strutture sanitarie<br />
dei luoghi in cui viene svolta l’attività. Organizzare<br />
un sistema razionale ed efficace di primo soccorso<br />
per i soggetti che subiscono infortunio o presentano<br />
un malore mentre lavorano nel bosco rappresenta<br />
pertanto un’esigenza primaria dalla quale non è<br />
possibile prescindere. Non è a caso che parliamo di<br />
primo soccorso ovvero semplici manovre compiute<br />
da lavoratori formati, orientate a mantenere sotto<br />
controllo le funzioni vitali del soggetto infortunato<br />
(o colpito da malore), attraverso l’ausilio di mezzi e<br />
strumenti contenuti nella cassetta o nel pacchetto<br />
di medicazione, in attesa dell’arrivo dei mezzi<br />
di soccorso opportunamente allertati. Il pronto<br />
soccorso normalmente inteso, invece, consiste in<br />
una serie di atti complessi, con ricorso a strumenti e<br />
farmaci, eseguiti da personale specializzato (medici,<br />
infermieri).<br />
1.2.<br />
Normativa in vigore<br />
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. affronta l’argomento nella<br />
Sezione VI dedicata alla Gestione delle Emergenze.<br />
In particolare, in base all’art. 45, il datore di lavoro<br />
prende i provvedimenti necessari in materia di primo<br />
soccorso e di assistenza medica di emergenza<br />
facendo riferimento al D.M. 388/03 che definisce<br />
le caratteristiche minime delle attrezzature di primo<br />
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua<br />
formazione, individuati in relazione alla natura<br />
dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed<br />
ai fattori di rischio. Il D.M. 388/03 rappresenta lo<br />
strumento operativo per la messa in atto degli aspetti<br />
tecnici e organizzativi del sistema di emergenza<br />
aziendale. In esso si stabilisce che il datore di<br />
lavoro, in base alle caratteristiche dell’azienda,<br />
sentito il medico competente, deve organizzare il<br />
sistema di emergenza, designando, se non provvede<br />
direttamente in merito, uno o più lavoratori, in numero<br />
comunque sufficiente ed adeguatamente attrezzati in<br />
relazione alla tipologia ed alle dimensioni dell’unità<br />
produttiva, appositamente incaricati per l’attuazione<br />
delle misure di primo soccorso, ai quali deve garantire<br />
formazione specifica. Il D.M. 388/03 affida un ruolo<br />
determinante al datore di lavoro che, avvalendosi, se<br />
presente, del medico competente, gestisce il proprio<br />
sistema di emergenza aziendale rapportandosi al<br />
sistema di emergenza pubblico (Pronto Soccorso<br />
Ospedaliero e 118). Il D.M. 388/03 di fatto modula<br />
l’organizzazione aziendale rispetto all’emergenza<br />
sulla base di tre categorie (gruppi A, B e C) nelle quali<br />
le unità produttive vengono classificate in base ai<br />
criteri indicati nella tabella sottostante.<br />
122<br />
Tab. 1. Classificazione delle aziende o delle unità produttive (D.M. 388/03)<br />
Tipo di azienda o di unità produttiva<br />
n. lavoratori<br />
1-2 3-5 > 5<br />
Indice infortunistico d’inabilità permanente inferiore Gruppo C Gruppo B Gruppo B<br />
o uguale a 4<br />
Indice infortunistico d’inabilità permanente superiore a 4 Gruppo C Gruppo B Gruppo A<br />
Agricoltura Gruppo C Gruppo B Gruppo A *<br />
* Lavoratori a tempo indeterminato.<br />
Sono inoltre classificate nel Gruppo A, prescindendo dal numero dei lavoratori:<br />
• le aziende soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (Art.2 D.Lgs. 334/99);<br />
• le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari (Art.7, 28 e 33 D.Lgs. 230/95);<br />
• le aziende estrattive ed altre attività minerarie (D.Lgs. 624/96);<br />
• i lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56);<br />
• la fabbricazione di esplosivi, di polveri e di munizioni.<br />
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