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regione toscana indirizzi operativi regionali sicurezza ... - PuntoSicuro

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Allegato 1<br />

Primo Soccorso<br />

1.1.<br />

Considerazioni generali<br />

Il problema dell’emergenza medica nelle attività<br />

selvicolturali riveste importanza rilevante sia per<br />

la frequenza e la gravità degli infortuni, legate alla<br />

tipologia produttiva, che per le condizioni di isolamento<br />

e lontananza da centri abitati e strutture sanitarie<br />

dei luoghi in cui viene svolta l’attività. Organizzare<br />

un sistema razionale ed efficace di primo soccorso<br />

per i soggetti che subiscono infortunio o presentano<br />

un malore mentre lavorano nel bosco rappresenta<br />

pertanto un’esigenza primaria dalla quale non è<br />

possibile prescindere. Non è a caso che parliamo di<br />

primo soccorso ovvero semplici manovre compiute<br />

da lavoratori formati, orientate a mantenere sotto<br />

controllo le funzioni vitali del soggetto infortunato<br />

(o colpito da malore), attraverso l’ausilio di mezzi e<br />

strumenti contenuti nella cassetta o nel pacchetto<br />

di medicazione, in attesa dell’arrivo dei mezzi<br />

di soccorso opportunamente allertati. Il pronto<br />

soccorso normalmente inteso, invece, consiste in<br />

una serie di atti complessi, con ricorso a strumenti e<br />

farmaci, eseguiti da personale specializzato (medici,<br />

infermieri).<br />

1.2.<br />

Normativa in vigore<br />

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. affronta l’argomento nella<br />

Sezione VI dedicata alla Gestione delle Emergenze.<br />

In particolare, in base all’art. 45, il datore di lavoro<br />

prende i provvedimenti necessari in materia di primo<br />

soccorso e di assistenza medica di emergenza<br />

facendo riferimento al D.M. 388/03 che definisce<br />

le caratteristiche minime delle attrezzature di primo<br />

soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua<br />

formazione, individuati in relazione alla natura<br />

dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed<br />

ai fattori di rischio. Il D.M. 388/03 rappresenta lo<br />

strumento operativo per la messa in atto degli aspetti<br />

tecnici e organizzativi del sistema di emergenza<br />

aziendale. In esso si stabilisce che il datore di<br />

lavoro, in base alle caratteristiche dell’azienda,<br />

sentito il medico competente, deve organizzare il<br />

sistema di emergenza, designando, se non provvede<br />

direttamente in merito, uno o più lavoratori, in numero<br />

comunque sufficiente ed adeguatamente attrezzati in<br />

relazione alla tipologia ed alle dimensioni dell’unità<br />

produttiva, appositamente incaricati per l’attuazione<br />

delle misure di primo soccorso, ai quali deve garantire<br />

formazione specifica. Il D.M. 388/03 affida un ruolo<br />

determinante al datore di lavoro che, avvalendosi, se<br />

presente, del medico competente, gestisce il proprio<br />

sistema di emergenza aziendale rapportandosi al<br />

sistema di emergenza pubblico (Pronto Soccorso<br />

Ospedaliero e 118). Il D.M. 388/03 di fatto modula<br />

l’organizzazione aziendale rispetto all’emergenza<br />

sulla base di tre categorie (gruppi A, B e C) nelle quali<br />

le unità produttive vengono classificate in base ai<br />

criteri indicati nella tabella sottostante.<br />

122<br />

Tab. 1. Classificazione delle aziende o delle unità produttive (D.M. 388/03)<br />

Tipo di azienda o di unità produttiva<br />

n. lavoratori<br />

1-2 3-5 > 5<br />

Indice infortunistico d’inabilità permanente inferiore Gruppo C Gruppo B Gruppo B<br />

o uguale a 4<br />

Indice infortunistico d’inabilità permanente superiore a 4 Gruppo C Gruppo B Gruppo A<br />

Agricoltura Gruppo C Gruppo B Gruppo A *<br />

* Lavoratori a tempo indeterminato.<br />

Sono inoltre classificate nel Gruppo A, prescindendo dal numero dei lavoratori:<br />

• le aziende soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (Art.2 D.Lgs. 334/99);<br />

• le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari (Art.7, 28 e 33 D.Lgs. 230/95);<br />

• le aziende estrattive ed altre attività minerarie (D.Lgs. 624/96);<br />

• i lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56);<br />

• la fabbricazione di esplosivi, di polveri e di munizioni.<br />

REGIONE TOSCANA - INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI<br />

SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI FORESTALI

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