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regione toscana indirizzi operativi regionali sicurezza ... - PuntoSicuro

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È quindi di fondamentale importanza, oltre che<br />

ad essere reso obbligatorio dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,<br />

che gli operatori ricevano una adeguata informazione,<br />

formazione ed addestramento circa:<br />

• i rischi connessi alle attività forestali ed i possibili<br />

danni;<br />

• le scelte tecniche adottate;<br />

• l’impiego delle macchine e delle attrezzature;<br />

• i rischi relativi alla specifica mansione svolta (es.<br />

l’uso della motosega);<br />

• le procedure da adottare;<br />

• l’impiego di idonei dispositivi di protezione individuale<br />

(DPI);<br />

• la gestione delle emergenze.<br />

La gestione della <strong>sicurezza</strong>, secondo questa logica,<br />

deve avvenire in modo dinamico concretizzandosi<br />

nell’applicazione di norme ed obblighi il cui rispetto<br />

non deve essere frutto di imposizione, ma visto come<br />

un’opportunità di crescita aziendale con il coinvolgimento<br />

di tutte le figure in modo da consentire che<br />

le scelte tecniche e procedurali siano conosciute e<br />

condivise.<br />

Nei lavori forestali sono frequentemente rappresentate<br />

anche altre figure (Lavoratori autonomi, Componenti<br />

di imprese familiari, Coltivatori diretti,<br />

ecc.) per le quali il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’Art. 21,<br />

individua specifiche misure di tutela; in particolare<br />

devono utilizzare attrezzature di lavoro e DPI conformi<br />

alla normativa.<br />

1.1.<br />

Contratti di appalto,<br />

d’opera o di<br />

somministrazione<br />

Nell’ambito dell’affidamento di lavori di utilizzazione<br />

forestale ad imprese appaltatrici e/o a<br />

lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente<br />

deve:<br />

• verificare l’idoneità tecnico professionale<br />

delle imprese appaltatrici o dei lavoratori<br />

autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e<br />

alle forniture da affidare in appalto o mediante<br />

contratto d’opera o di somministrazione.<br />

In base alla vigente normativa, la verifica è<br />

eseguita attraverso le seguenti modalità:<br />

- acquisizione del certificato di iscrizione<br />

alla Camera di Commercio;<br />

- acquisizione dell’autocertificazione<br />

dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori<br />

autonomi del possesso dei requisiti di<br />

idoneità tecnico professionale;<br />

• fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni<br />

sui rischi specifici esistenti<br />

nell’ambiente in cui sono destinati ad operare<br />

e sulle relative misure di prevenzione<br />

e di emergenza adottate. Tali informazioni<br />

permetteranno all’appaltatore di valutare i rischi<br />

relativi all’ambiente di lavoro e di integrarli con<br />

quelli specifici della propria attività.<br />

Solitamente il cantiere forestale risulta essere<br />

lontano dai centri di soccorso e diventa quindi<br />

fondamentale anche lo scambio di informazioni<br />

relative al sistema della gestione delle emergenze<br />

organizzato dal committente in modo<br />

che l’appaltatore possa raccordarsi con questo.<br />

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, cooperano<br />

all’attuazione delle misure di prevenzione e<br />

protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività<br />

oggetto dell’appalto e coordinano gli interventi di<br />

prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti<br />

i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al<br />

fine di eliminare quelli dovuti all’interferenza tra i lavori<br />

delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione<br />

dell’opera complessiva.<br />

Per quanto sopra, il datore di lavoro committente<br />

promuove la cooperazione ed il coordinamento<br />

elaborando un unico documento di valutazione<br />

dei rischi che indichi le misure adottate<br />

per eliminare o ridurre al minimo i rischi da<br />

interferenze (DUVRI), fermo restando che i rischi<br />

specifici propri delle attività delle imprese<br />

appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi rimangono<br />

a loro carico; tale documento è allegato<br />

al contratto di appalto o di opera e va adeguato in<br />

funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.<br />

L’obbligo del documento non si applica ai servizi di<br />

natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o<br />

attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata<br />

non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non<br />

comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti<br />

cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla<br />

presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del<br />

D.Lgs. 81/08 e s.m.i..<br />

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime<br />

di appalto o subappalto, il personale occupato<br />

dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice<br />

ed i lavoratori autonomi devono essere<br />

muniti di apposita tessera di riconoscimento<br />

corredata di Fotografia, contenente le generalità<br />

del lavoratore, la data di assunzione e l’indicazione<br />

del datore di lavoro.<br />

Per aspetti particolari ed adempimenti specifici, non<br />

contemplati in quanto detto precedentemente, si rimanda<br />

alla consultazione dell’art 26 del D.Lgs 81/08<br />

e s.m.i..<br />

REGIONE TOSCANA - INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI<br />

SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI FORESTALI<br />

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