regione toscana indirizzi operativi regionali sicurezza ... - PuntoSicuro
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Allegato 7<br />
Agenti chimici<br />
7.1.<br />
Considerazioni generali<br />
Nel settore forestale la meccanizzazione e la<br />
industrializzazione dei processi lavorativi hanno<br />
aumentato le possibilità di contatto con sostanze<br />
chimiche pericolose, in particolare nell’utilizzo di<br />
macchinari con motore a scoppio (motoseghe,<br />
decespugliatori, trattori ecc.). Sono soprattutto le fasi<br />
di rifornimento e di manutenzione delle macchine che<br />
possono esporre i lavoratori ad inalazione di vapori di<br />
carburanti ed a contatto con carburanti e oli lubrificanti<br />
mentre, durante le fasi di lavoro, l’esposizione può<br />
essere causata da inalazione di fumi e gas di scarico.<br />
L’attuale normativa impone al datore di lavoro<br />
la valutazione del rischio chimico anche in<br />
questo settore. Risulta fondamentale ai fini<br />
valutativi l’acquisizione e l’esame delle schede<br />
di <strong>sicurezza</strong>; queste devono obbligatoriamente<br />
accompagnare le sostanze e i preparati chimici<br />
classificati pericolosi. Per i preparati classificati non<br />
pericolosi, ma che contengono almeno una sostanza<br />
in concentrazione ≥ all’1% in peso (per i preparati<br />
gassosi ≥ allo 0,2% in volume) che presenti pericoli<br />
per la salute o per l’ambiente o una sostanza per la<br />
quale esistono limiti di esposizione comunitari sul<br />
posto di lavoro, tali schede devono essere fornite su<br />
richiesta dell’utilizzatore professionale (Regolamento<br />
1907/2006 “REACH”).<br />
Lo strumento per trasferire le informazioni su sostanze<br />
e miscele classificate pericolose, o contenenti<br />
sostanze pericolose, sono le schede di <strong>sicurezza</strong><br />
normate dai Regolamenti 1907/2006 “REACH” e<br />
453/2010 che aggiorna l’allegato II del REACH.<br />
Per quanto riguarda la classificazione dei preparati<br />
fino al 2015 i fabbricanti possono utilizzare il D.Lgs.<br />
65/2003, mentre per le sostanze è stato abrogato<br />
il D.Lgs. 52/1997 e sostituito dal Regolamento<br />
n.1272/2008 “CLP” utilizzabile anche per le miscele.<br />
Il Regolamento CLP ha introdotto vari cambiamenti,<br />
tra i quali l’introduzione delle indicazioni di pericolo<br />
(ad esempio H315 provoca irritazione cutanea), al<br />
posto delle frasi di rischio (R38 irritante per la pelle).<br />
7.2.<br />
Normativa in vigore<br />
Il rischio da agenti chimici è normato dal Titolo IX,<br />
Capo I, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i; in esso si precisa<br />
che per agenti chimici si intendono: “tutti gli elementi<br />
o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo<br />
stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso<br />
lo smaltimento come rifiuti mediante qualsiasi attività<br />
lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e<br />
siano immessi o no sul mercato”.<br />
Gli agenti chimici vengono comunque definiti<br />
pericolosi quando possono comportare un rischio per<br />
la <strong>sicurezza</strong> e la salute dei lavoratori a causa delle loro<br />
proprietà chimiche, chimico fisiche e tossicologiche o<br />
in rapporto al modo di utilizzazione.<br />
7.3.<br />
Possibili danni<br />
L’agente chimico può interagire con l’organismo<br />
attraverso:<br />
• meccanismo diretto - la sostanza agisce in<br />
quanto tale e per lo più sulla sede di contatto;<br />
• meccanismo indiretto - la sostanza agisce<br />
attraverso un processo di trasformazione<br />
metabolica lontano dal primo punto di contatto.<br />
In questo caso può risultare tossico non tanto il<br />
prodotto di partenza, ma un suo metabolita.<br />
7.4.<br />
Agenti chimici pericolosi<br />
nelle attività forestali<br />
7.4.1. - Oli minerali<br />
Le attività che espongono a possibili contatti con<br />
oli minerali sono prevalentemente operazioni di<br />
rifornimento e di manutenzione, pertanto a carattere<br />
saltuario.<br />
Essi sono utilizzati come lubrificanti e lubrorefrigeranti<br />
per attrezzature e motori e in impianti idraulici.<br />
Il contatto degli oli minerali con la pelle può causare<br />
manifestazioni di tipo irritativo o allergico; l’azione di<br />
REGIONE TOSCANA - INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI<br />
SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI FORESTALI<br />
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