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raccolta rassegna storica dei comuni vol. 4 - anno 1972

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E c’era pure chi, troppo preoccupato per la sorte della propria anima, disponeva anche<br />

<strong>dei</strong> beni altrui:<br />

«A 10 7mbre 1737. La Mag.ca Carmina Petrocelli con Istromento per mano del Mag.co<br />

Nr. Antonio Galante have lasciato al Clero una massaria con alcune terre di suo marito<br />

al luogo detto lo Curcio, delle quali have lasciato usufruttuario il Dr. Nicolangiolo<br />

Tortorelli suo marito, dopo la morte del quale deve averle il Clero, e nell’apertura di<br />

detto testamento, il suddetto Dr. Nicolangiolo have spiegato meglio li confini».<br />

Ovviamente, i lasciti agli enti ecclesiastici erano una sottrazione di ricchezza alle<br />

famiglie e, più generalmente, alla stessa <strong>comuni</strong>tà, ne costituivano un depauperamento e<br />

contribuivano ad ostacolare la formazione di un ceto medio di proprietari attivi, sia pure<br />

entro i limiti <strong>dei</strong> tempi, delle tecniche e della qualità <strong>dei</strong> terreni. Ma chi, legittimo erede,<br />

poteva avere il disinteresse di dedicarsi alla migliore coltura di un terreno sul quale<br />

sapeva che, per istromento, era già tesa la mano benedicente della Chiesa o del<br />

Convento? La consuetudine, nella maggior parte <strong>dei</strong> casi, era accettata per inerzia<br />

tradizionale, mista a superstizioso timore reverenziale; in altri era subita per incapacità o<br />

impotenza a reagire. Qualche <strong>vol</strong>ta, però, gli eredi non mancavano di impugnare lasciti e<br />

testamenti e si querelavano fino alla Capitale, adducendo a circonvenzione la parte<br />

distratta dalla naturale e legittima successione. E’ questo il caso di Francesco Micucci<br />

che, nel 1738, presentò ricorso alla R. Camera di S. Chiara per la donazione fatta dalla<br />

zia, Cherubina Micucci, al Convento <strong>dei</strong> PP. Domenicani di Moliterno, su<br />

«persuasione» di P. Vincenzo Bianculli 5 .<br />

Ma non tutti potevano far donazioni, perciò la stragrande maggioranza <strong>dei</strong> casi presenta<br />

la formula del «prestito o vendita per l’anima» che consisteva nell’ipotecare a favore del<br />

Clero una proprietà per una data somma che non si riscuoteva, ma della quale si versava<br />

il censo annuo del 9-10 per cento, fintanto che fosse stato versato l’intero ammontare<br />

del capitale, che automaticamente estingueva l’ipoteca. Non v’erano limiti di tempo al<br />

riscatto o ricompra, a condizione che fosse espressa la formula «con patto retrovendendi<br />

o retrocedendi quandocumque».<br />

«Vincentio Cozza have venduto con patto retrocedenti quandocumque a detto Capitolo<br />

annui carlini vinti sopra sua vigna dovi si dici Santu Nicola iuxta suoi fini per docati<br />

vinti, per celebrattione di annue messe dodeci, sincome appare per Istromento fatto per<br />

mano de Nr. Horatio Bisignano à dì 9 di Gennaro 1596».<br />

(Nel margine a sinistra è <strong>anno</strong>tato):<br />

«Ne sono cassati docati dieci da Vincenzo Antonio Cozza in virtù di Istromento rogito<br />

per mano di me Nr. Gio. Galante à 26 Agosto 1696. Li altri docati dieci li paga Rocco<br />

Passarella».<br />

La preoccupazione di riservare alla propria anima un posto in Paradiso, faceva sì che si<br />

lasciassero gli eredi nell’inferno <strong>dei</strong> debiti: il prestito di soli venti ducati gravava di ben<br />

duecento sugli eredi nel corso di un secolo. Né deve meravigliare lo strascico<br />

centenario, poiché alcuni raggiungevano i 130-140 anni, anche se la media generale per<br />

un riscatto si aggirava intorno ai 40-50 anni. E’ importante sottolineare che i capitali<br />

sono un prestito nominale e figurano solo nella formalità dello strumento, perché nella<br />

5 Arch. St. - Napoli - Sezione Giustizia: Consulte della R.C. S. Chiara, <strong>vol</strong>. 9 N. 21.<br />

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