raccolta rassegna storica dei comuni vol. 4 - anno 1972
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Il pio Diacono-Procuratore nel registrare il fatto non sa nascondere il senso di<br />
liberazione per essere uscito quasi da un incubo e, soddisfatto com’è, poco si preoccupa<br />
di rendere chiara la propria prosa. Perciò, se non erriamo, la vicenda, esplicita nella<br />
prima parte, dovrebbe essersi conclusa col mancato assenso del vescovo alla ricompra<br />
del Sammardano che, intanto, era stato già incamerato dal clero senza la restituzione<br />
delle quote in conto capitale versate. Comunque, nei ventun’anni intercorsi tra<br />
l’acquisto e la rinunzia, il clero ha incassato 420 ducati di interessi (oltre il doppio del<br />
valore pattuito) su di una proprietà terriera che rientra poi all’origine preceduta da non<br />
sappiamo quante rate già versate ad ammortamento del prezzo di vendita.<br />
Un’altra attività economica che non appare né dalle rivele degli onciari - ad eccezione di<br />
Spinoso - né dal manoscritto delle Annue Entrade - per Moliterno - è la<br />
commercializzazione <strong>dei</strong> prodotti della terra e quelli lattiero-caseari che affluivano al<br />
clero come decime e censi in natura e dalle greggi di proprietà ecclesiastica. Queste voci<br />
sono invece puntualmente registrate nel manoscritto di Montemurro del 1680-91. Il<br />
patrimonio relativamente meno rilevante, dal confronto delle rivele dell’onciario, è<br />
quello del clero di Spinoso, che pure dichiara di incassare 183 ducati dalla vendita di<br />
grano, orzo, segala affluito a titolo di decima e di censo. Che supporre degli incassi, per<br />
questo particolare settore, del clero di Saponara, Moliterno, Tramutola? Un calcolo sia<br />
pure presuntivo, non è possibile per mancanza di elementi; ma ciò che a noi interessa è<br />
di non aver trovato mai traccia alcuna di peso fiscale per una tassa o per una gabella. Né<br />
è concepibile che la cospicua quantità e varietà di prodotti potesse essere oggetto di<br />
interscambio o di vendita tra gli stessi enti ecclesiastici della valle 10 . E’ dunque evidente<br />
che l’immunità fiscale, come quella personale e reale, si dilatava oltre i limiti consentiti<br />
dalla legge vigente, fino a divenire totale. La stessa constatazione è valida per le<br />
transazioni finanziarie operate dalla Santa Cassa del clero di Moliterno, nel periodo<br />
1700-1771.<br />
In pratica, nell’Alto Agri non v’era famiglia, dalla più ragguarde<strong>vol</strong>e 11 a quella<br />
dell’ultimo pastore, che per effetto del credito commerciale della Santa Cassa non<br />
avesse rapporti di dipendenza col clero e sulle quali questo non esercitasse<br />
potenzialmente la propria giurisdizione. L’immunità reale e fiscale era invece<br />
apertamente e pienamente esercitata in tutte le operazioni e le transazioni parziali e si<br />
velava di una parvenza di contributo - sparuto omaggio al Concordato del 1741 - nelle<br />
rivele globali <strong>dei</strong> redditi imponibili sui beni accatastati. Il tutto si risolveva in un<br />
maggiore aggravio fiscale per le popolazioni, le quali non potevano averne coscienza,<br />
sia pure allo stato nebuloso, perché mancava loro un termine di paragone: la<br />
giurisdizione civile non manifestava maggiori virtù di quella ecclesiastica, alla quale<br />
invece si sentivano troppo intimamente legate per poterne discernere tutto il gravame. Il<br />
potere della Chiesa solo per astrazione poteva essere distinto tra spirituale ed<br />
economico, ma in realtà affondava le sue radici proprio nella coscienza primitiva delle<br />
genti locali, delle quali aveva preso le difese ed aveva rappresentato l’unica guida<br />
organizzata e sicura nel fluttuare <strong>dei</strong> secoli e degli eventi.<br />
La questione delle immunità personali e reali e quindi fiscali, non rappresenta un aspetto<br />
marginale dell’intero problema della riforma giudiziaria e legislativa, come afferma R.<br />
Ajello, ma è forse l’aspetto più radicato e profondo delle difficoltà che si opposero al<br />
10 Quando le transazioni commerciali avvenivano tra persone o enti ecclesiastici l’immunità<br />
reale era ope legis. Ma se una sola parte contraente era laica, la giurisdizione civile, in tutte le<br />
sue forme legali e fiscali avrebbe dovuto avere pieno effetto. Ed era questo il settore che veniva<br />
invaso dalla giurisdizione ecclesiastica.<br />
11 Il feudatario di Saponara risulta debitore di oltre 8 mila ducati nei confronti della Cassa della<br />
Collegiata del clero locale.<br />
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