relazione area terra - Nostop
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impianti ricadenti in zona potranno essere a gestione pubblica o privata, pur restando<br />
vincolati all’uso pubblico. Nel zona sono consentiti una sola volta sui fabbricati esistenti<br />
alla data di adozione del P.R.G. eventuali interventi con incrementi volumetrici, qualora<br />
siano definiti nelle norme dei singoli comparti, con osservanza dei limiti di distanza di cui al<br />
D.M. n. 1444 del 02.04.1968, nonché interventi che non costituiscono volumetria<br />
urbanistica ai sensi del vigente Regolamento Edilizio. Sono consentiti gli alloggi per il<br />
personale di custodia e per i nuclei familiari dei gestori delle strutture. (…)”.<br />
La porzione di territorio ricadente all’interno del perimetro dell’<strong>area</strong> privata Stoppani<br />
è, in particolare, classificata come F11, all’interno dei comparti di interesse paesistico-<br />
ambientale, da riqualificare (TRZ): “comprende le aree da destinarsi ad attività turistico-<br />
ricettiva, nautica, artigianale, sportiva e di rispetto ambientale nei confronti dell’ospedale<br />
zonale in loc. Colletta, mediante operazioni di trasformazione urbanistica e di<br />
riqualificazione ambientale. Le funzioni e il carico insediativi della zona dovranno essere<br />
definiti dalla procedura dell’Accordo di Programma tra le amministrazioni interessate”.<br />
Le porzioni di territorio esterne (c.d. Aree pubbliche) ricadono, all’interno della zona<br />
F, in comparti di tipo F1 (interesse sanitario-sociale), e F3 (interesse turistico-sportivo).<br />
L’<strong>area</strong> a mare ricade nel comparto FC (Litorale e Porto), che “comprende le aree destinate<br />
alle attività turistiche legate al mare e alla nautica ed interessa l’intero arco costiero. Su tali<br />
aree saranno localizzate strutture di tipo ricreativo e sportivo e impianti per la balneazione<br />
e infrastrutture portuali. Gli interventi ammissibili devono perseguire il potenziamento della<br />
fruibilità pubblica, tramite il miglioramento dell’accessibilità, con la realizzazione di nuovi<br />
collegamenti pedonali. È inoltre assentibile la realizzazione e il consolidamento di opere di<br />
protezione della costa, con l’obiettivo di tutelare e/o ripristinare i valori paesistico-<br />
ambientali”.<br />
Il Piano Regolatore Generale del comune di Cogoleto (approvato con D.P.G.R. n.<br />
387 del 11.12.1998) classifica la zona dello stabilimento come Zona Di1 – Area Stoppani.<br />
La zona è “soggetta attualmente al regime normativo di trasformazione (TRZ) del P.T.C.P.<br />
oggi vigente. L’attività che attualmente è esercitata in questa zona si considera in graduale<br />
esaurimento; pertanto, non sono consentiti neppure in via temporanea ampliamenti o<br />
modifiche alle costruzioni esistenti e non è consentito sostituire l’attuale attività nel<br />
momento in cui la stessa risulti cessata con altre, anche se ammesse dalle norme<br />
revisionali di zona. Sono, quindi, concessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e<br />
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure - Via Bombrini, 8 – 16149 Genova<br />
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