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relazione area terra - Nostop

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impianti ricadenti in zona potranno essere a gestione pubblica o privata, pur restando<br />

vincolati all’uso pubblico. Nel zona sono consentiti una sola volta sui fabbricati esistenti<br />

alla data di adozione del P.R.G. eventuali interventi con incrementi volumetrici, qualora<br />

siano definiti nelle norme dei singoli comparti, con osservanza dei limiti di distanza di cui al<br />

D.M. n. 1444 del 02.04.1968, nonché interventi che non costituiscono volumetria<br />

urbanistica ai sensi del vigente Regolamento Edilizio. Sono consentiti gli alloggi per il<br />

personale di custodia e per i nuclei familiari dei gestori delle strutture. (…)”.<br />

La porzione di territorio ricadente all’interno del perimetro dell’<strong>area</strong> privata Stoppani<br />

è, in particolare, classificata come F11, all’interno dei comparti di interesse paesistico-<br />

ambientale, da riqualificare (TRZ): “comprende le aree da destinarsi ad attività turistico-<br />

ricettiva, nautica, artigianale, sportiva e di rispetto ambientale nei confronti dell’ospedale<br />

zonale in loc. Colletta, mediante operazioni di trasformazione urbanistica e di<br />

riqualificazione ambientale. Le funzioni e il carico insediativi della zona dovranno essere<br />

definiti dalla procedura dell’Accordo di Programma tra le amministrazioni interessate”.<br />

Le porzioni di territorio esterne (c.d. Aree pubbliche) ricadono, all’interno della zona<br />

F, in comparti di tipo F1 (interesse sanitario-sociale), e F3 (interesse turistico-sportivo).<br />

L’<strong>area</strong> a mare ricade nel comparto FC (Litorale e Porto), che “comprende le aree destinate<br />

alle attività turistiche legate al mare e alla nautica ed interessa l’intero arco costiero. Su tali<br />

aree saranno localizzate strutture di tipo ricreativo e sportivo e impianti per la balneazione<br />

e infrastrutture portuali. Gli interventi ammissibili devono perseguire il potenziamento della<br />

fruibilità pubblica, tramite il miglioramento dell’accessibilità, con la realizzazione di nuovi<br />

collegamenti pedonali. È inoltre assentibile la realizzazione e il consolidamento di opere di<br />

protezione della costa, con l’obiettivo di tutelare e/o ripristinare i valori paesistico-<br />

ambientali”.<br />

Il Piano Regolatore Generale del comune di Cogoleto (approvato con D.P.G.R. n.<br />

387 del 11.12.1998) classifica la zona dello stabilimento come Zona Di1 – Area Stoppani.<br />

La zona è “soggetta attualmente al regime normativo di trasformazione (TRZ) del P.T.C.P.<br />

oggi vigente. L’attività che attualmente è esercitata in questa zona si considera in graduale<br />

esaurimento; pertanto, non sono consentiti neppure in via temporanea ampliamenti o<br />

modifiche alle costruzioni esistenti e non è consentito sostituire l’attuale attività nel<br />

momento in cui la stessa risulti cessata con altre, anche se ammesse dalle norme<br />

revisionali di zona. Sono, quindi, concessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e<br />

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure - Via Bombrini, 8 – 16149 Genova<br />

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