Ernesto Antonini e Vincenzo Donati (.pdf - 1304 Kb) - Provincia di ...
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Allegato “A”<br />
medesimi in particolare ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs 22/97, le autorità competenti promuovono<br />
e stipulano accor<strong>di</strong> e contratti <strong>di</strong> programma con i soggetti economici interessati al fine <strong>di</strong> favorire il<br />
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con la possibilità <strong>di</strong> stabilire agevolazioni in materia<br />
<strong>di</strong> adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e fermo restando l’attuazione dei<br />
principi e degli obiettivi stabiliti dal predetto D.Lgs. 22/97;<br />
- all’articolo 5 (Smaltimento dei rifiuti), comma 6 del D.Lgs. 22/97 così come mo<strong>di</strong>ficato dalla L. 25.02.00<br />
n. 33, che dal 16 luglio 2001 è consentito smaltire in <strong>di</strong>scarica solo i rifiuti inerti, quelli <strong>di</strong>sciplinati da<br />
specifiche norme tecniche nonché i rifiuti che residuano dalle operazioni <strong>di</strong> riciclaggio, recupero e<br />
smaltimento dei medesimi;<br />
• Che la legge 146/94 concernente “Disposizioni per l’adempimento <strong>di</strong> obblighi derivanti dall’appartenenza<br />
dell’Italia alla Comunità Europea” per i criteri <strong>di</strong> delega della materia rifiuti prevede all’art. 38 co<br />
1 lett. f) che “i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni non possano essere riutilizzati<br />
attraverso l’immissione <strong>di</strong>retta nell’ambiente senza trattamento o preselezione effettuati me<strong>di</strong>ante impianti<br />
regolarmente autorizzati.<br />
• Che la legge quadro sulle opere pubbliche 11.2.94 n. 109 all’art. 16 ha previsto l’utilizzo <strong>di</strong> materiali<br />
provenienti dall’attività <strong>di</strong> riuso e riciclaggio;<br />
• Che la Legge 28 <strong>di</strong>cembre 1995, n. 549 art 3 commi da 24 a 41 ha istituito il tributo speciale per il deposito<br />
in <strong>di</strong>scarica dei rifiuti soli<strong>di</strong> che è stato successivamente <strong>di</strong>sciplinato con la Legge Regionale 19 agosto<br />
1996, n. 31 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in <strong>di</strong>scarica dei rifiuti soli<strong>di</strong>”;<br />
• Che il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, in<strong>di</strong>vidua “i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure<br />
semplificate <strong>di</strong> recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22”, ed<br />
elenca 46 tipologie <strong>di</strong> rifiuti inerti dell’allegato I, sub allegato I (ve<strong>di</strong> allegato) per i quali è possibile il<br />
recupero in regime semplificato nel rispetto delle norme tecniche ivi dettate per ciascuno <strong>di</strong> essi;<br />
• Che la Legge 23 marzo 2001 n. 93 “Disposizioni in campo ambientale”, ha apportato mo<strong>di</strong>fiche all’art. 8<br />
del D. Lgs. N. 22/97 in riferimento alle terre e rocce <strong>di</strong> scavo non inquinate destinate all’effettivo utilizzo<br />
per re-interri, riempimenti, rilevati e macinati;<br />
• Che le norme CNR-UNI 10006 “Costruzione e manutenzione delle strade”, CNR 176 “Requisiti <strong>di</strong><br />
accettazione e posa in opera <strong>di</strong> misti granulari non legati, naturali o corretti o <strong>di</strong> frantumazione per strati<br />
<strong>di</strong> fondazione e <strong>di</strong> base” e la CNR 139 “Criteri e requisiti <strong>di</strong> accettazione degli aggregati impiegati nelle<br />
sovrastrutture stradali” permettono l’utilizzo <strong>di</strong> materiali inerti provenienti da attività <strong>di</strong> recupero;<br />
• Che le linee guida sulla demolizione selettiva “Riduzione dell’impatto ambientale dei rifiuti da costruzione:<br />
terminologia e linee guida” sono state pubblicate dall’UNI;<br />
• Che le tecniche <strong>di</strong> demolizione selettiva possono consentire l’ottenimento <strong>di</strong> aggregati <strong>di</strong> riciclo che<br />
necessitano <strong>di</strong> trattamenti meno complessi e una maggiore valorizzazione, come <strong>di</strong>mostrato dalle <strong>di</strong>verse<br />
esperienze condotte sia in Italia che negli altri paesi europei e il recupero <strong>di</strong> altri componenti nonché la<br />
<strong>di</strong>minuzione della pericolosità dei rifiuti prodotti per il successivo miglior recupero o smaltimento più<br />
sicuro;