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Ernesto Antonini e Vincenzo Donati (.pdf - 1304 Kb) - Provincia di ...

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132<br />

Allegato “A”<br />

medesimi in particolare ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs 22/97, le autorità competenti promuovono<br />

e stipulano accor<strong>di</strong> e contratti <strong>di</strong> programma con i soggetti economici interessati al fine <strong>di</strong> favorire il<br />

riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con la possibilità <strong>di</strong> stabilire agevolazioni in materia<br />

<strong>di</strong> adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e fermo restando l’attuazione dei<br />

principi e degli obiettivi stabiliti dal predetto D.Lgs. 22/97;<br />

- all’articolo 5 (Smaltimento dei rifiuti), comma 6 del D.Lgs. 22/97 così come mo<strong>di</strong>ficato dalla L. 25.02.00<br />

n. 33, che dal 16 luglio 2001 è consentito smaltire in <strong>di</strong>scarica solo i rifiuti inerti, quelli <strong>di</strong>sciplinati da<br />

specifiche norme tecniche nonché i rifiuti che residuano dalle operazioni <strong>di</strong> riciclaggio, recupero e<br />

smaltimento dei medesimi;<br />

• Che la legge 146/94 concernente “Disposizioni per l’adempimento <strong>di</strong> obblighi derivanti dall’appartenenza<br />

dell’Italia alla Comunità Europea” per i criteri <strong>di</strong> delega della materia rifiuti prevede all’art. 38 co<br />

1 lett. f) che “i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni non possano essere riutilizzati<br />

attraverso l’immissione <strong>di</strong>retta nell’ambiente senza trattamento o preselezione effettuati me<strong>di</strong>ante impianti<br />

regolarmente autorizzati.<br />

• Che la legge quadro sulle opere pubbliche 11.2.94 n. 109 all’art. 16 ha previsto l’utilizzo <strong>di</strong> materiali<br />

provenienti dall’attività <strong>di</strong> riuso e riciclaggio;<br />

• Che la Legge 28 <strong>di</strong>cembre 1995, n. 549 art 3 commi da 24 a 41 ha istituito il tributo speciale per il deposito<br />

in <strong>di</strong>scarica dei rifiuti soli<strong>di</strong> che è stato successivamente <strong>di</strong>sciplinato con la Legge Regionale 19 agosto<br />

1996, n. 31 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in <strong>di</strong>scarica dei rifiuti soli<strong>di</strong>”;<br />

• Che il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, in<strong>di</strong>vidua “i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure<br />

semplificate <strong>di</strong> recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22”, ed<br />

elenca 46 tipologie <strong>di</strong> rifiuti inerti dell’allegato I, sub allegato I (ve<strong>di</strong> allegato) per i quali è possibile il<br />

recupero in regime semplificato nel rispetto delle norme tecniche ivi dettate per ciascuno <strong>di</strong> essi;<br />

• Che la Legge 23 marzo 2001 n. 93 “Disposizioni in campo ambientale”, ha apportato mo<strong>di</strong>fiche all’art. 8<br />

del D. Lgs. N. 22/97 in riferimento alle terre e rocce <strong>di</strong> scavo non inquinate destinate all’effettivo utilizzo<br />

per re-interri, riempimenti, rilevati e macinati;<br />

• Che le norme CNR-UNI 10006 “Costruzione e manutenzione delle strade”, CNR 176 “Requisiti <strong>di</strong><br />

accettazione e posa in opera <strong>di</strong> misti granulari non legati, naturali o corretti o <strong>di</strong> frantumazione per strati<br />

<strong>di</strong> fondazione e <strong>di</strong> base” e la CNR 139 “Criteri e requisiti <strong>di</strong> accettazione degli aggregati impiegati nelle<br />

sovrastrutture stradali” permettono l’utilizzo <strong>di</strong> materiali inerti provenienti da attività <strong>di</strong> recupero;<br />

• Che le linee guida sulla demolizione selettiva “Riduzione dell’impatto ambientale dei rifiuti da costruzione:<br />

terminologia e linee guida” sono state pubblicate dall’UNI;<br />

• Che le tecniche <strong>di</strong> demolizione selettiva possono consentire l’ottenimento <strong>di</strong> aggregati <strong>di</strong> riciclo che<br />

necessitano <strong>di</strong> trattamenti meno complessi e una maggiore valorizzazione, come <strong>di</strong>mostrato dalle <strong>di</strong>verse<br />

esperienze condotte sia in Italia che negli altri paesi europei e il recupero <strong>di</strong> altri componenti nonché la<br />

<strong>di</strong>minuzione della pericolosità dei rifiuti prodotti per il successivo miglior recupero o smaltimento più<br />

sicuro;

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