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Ernesto Antonini e Vincenzo Donati (.pdf - 1304 Kb) - Provincia di ...

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Modalità <strong>di</strong> gestione dei depositi temporanei a servizio <strong>di</strong> più cantieri della<br />

stessa impresa e dei depositi temporanei collettivi a servizio <strong>di</strong> più imprese<br />

DEPOSITI TEMPORANEI COLLETTIVI A SERVIZIO DI PIÙ IMPRESE 4. 3.<br />

La defi nizione <strong>di</strong> deposito temporaneo a collettivo <strong>di</strong> rifi uti da costruzione e demolizione è<br />

contenuta nell’Allegato 2 (“Modalità <strong>di</strong> gestione dei rifi uti da costruzione e demolizione”), punto 2<br />

(“Deposito temporaneo dei rifi uti da costruzione e demolizione”) del testo dell’Accordo <strong>di</strong> Programma,<br />

che stabilisce quanto segue:<br />

“Al fi ne <strong>di</strong> favorire la raccolta <strong>di</strong>fferenziata dei rifi uti e la loro più corretta destinazione nel rispetto delle<br />

fi nalità del presente accordo, … è prevista la facoltà a più aziende appositamente consorziate tra <strong>di</strong><br />

loro <strong>di</strong> effettuare il deposito temporaneo dei propri rifi uti presso un centro <strong>di</strong> raccolta comune (deposito<br />

temporaneo collettivo), secondo le modalità previste nelle <strong>di</strong>rettive tecniche <strong>di</strong> attuazione dell’accordo.”<br />

Finalità <strong>di</strong> questa prescrizione è <strong>di</strong> permettere a più impren<strong>di</strong>tori, tra <strong>di</strong> loro consorziati e/o associati<br />

<strong>di</strong> svolgere l’attività <strong>di</strong> deposito temporaneo dei propri rifi uti da costruzione e demolizione presso<br />

un centro <strong>di</strong> raccolta comune (deposito temporaneo collettivo) autorizzato ai sensi <strong>di</strong> legge.<br />

La movimentazione dei rifi uti dai singoli cantieri alla sede del deposito temporaneo viene in tal<br />

modo confi gurata come raggruppamento dei rifi uti prodotti dalla attività dell’Impresa, prima del<br />

loro avvio a recupero, e come tale non soggetta all’obbligo del formulario <strong>di</strong> identifi cazione dei<br />

rifi uti previsto dall’articolo 15 del D. Lgs. 22/97.<br />

77<br />

Definizioni<br />

Tale possibilità è subor<strong>di</strong>nata al verifi carsi <strong>di</strong> tutte le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

il sito destinato ad ospitare il deposito temporaneo collettivo deve essere autorizzato ai sensi<br />

della normativa vigente in materia <strong>di</strong> rifi uti (Art. 27/28 e/o art. 31 e 33 del D. Lgs n. 22/97)<br />

i rifi uti che possono essere avviati a deposito temporaneo collettivo sono solo i rifi uti da<br />

costruzione e demolizione <strong>di</strong> cui alla seguente tabella, se ed in quanto esplicitamente in<strong>di</strong>cati<br />

nell’Autorizzazione <strong>di</strong> cui sopra;<br />

Per “aziende appositamente consorziate tra <strong>di</strong> loro” si intende:<br />

aziende aderenti ad un Consorzio o ad una Associazione Temporanea il cui statuto preveda<br />

espressamente la gestione <strong>di</strong> un deposito temporaneo collettivo <strong>di</strong> rifi uti da costruzione e<br />

demolizione con le fi nalità <strong>di</strong> cui all’art. 2 dell’Accordo <strong>di</strong> Programma e con gli obiettivi <strong>di</strong> cui<br />

agli articoli 5, 6 e 9 dell’Accordo stesso;<br />

in via transitoria, si potranno intendere anche quelle imprese associate sulla base <strong>di</strong> un atto<br />

unilaterale appositamente sottoscritto, nel quale siano riportate esplicitamente le fi nalità<br />

dell’Accordo <strong>di</strong> Programma nonché espressamente <strong>di</strong>chiarato l’impegno a perseguire dette<br />

fi nalità con particolare riferimento all’art. 5, 6 e 9 dell’Accordo stesso.<br />

Al fi ne <strong>di</strong> favorire la realizzazione dei depositi temporanei collettivi, i consorzi e/o associazioni<br />

appositamente costituiti potranno delegarne la gestione, tramite apposita convenzione, a Ditte<br />

<strong>di</strong> fi ducia aventi idonee caratteristiche ed autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia.<br />

La convenzione potrà confi gurare esclusivamente il trasferimento delle mere attività strumentali<br />

fi nalizzate alla gestione del deposito, restando a tutti gli eff etti il consorzio o l’associazione<br />

responsabili delle attività che si svolgono nel deposito stesso.

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