Reprocessing degli endoscopi. Indicazioni operative - ANMDO
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<strong>Reprocessing</strong> <strong>degli</strong> <strong>endoscopi</strong>. <strong>Indicazioni</strong> <strong>operative</strong><br />
L’assistenza sanitaria in generale vede una stretta relazione paziente-operatore durante le<br />
attività assistenziali o diagnostiche, e in questo contesto i fattori di rischio per i pazienti<br />
possono diventare elementi di rischio per l’operatore e viceversa. Appare quindi evidente<br />
la necessità in taluni casi di avere prodotti o dispositivi che soddisfino entrambi i requisiti<br />
normativi. Nella realtà questo non può avvenire perché ogni dispositivo di protezione può<br />
essere certificato e quindi riportare la marcatura come dispositivo medico o come DPI:<br />
la doppia marcatura è vietata dalla legge.<br />
Pertanto, nella fase di identificazione e di selezione del dispositivo e di selezione del<br />
dispositivo in base ai rischi da cui deve proteggere, è necessario effettuare in primo luogo<br />
delle valutazioni che vadano ad individuare gli effettivi livelli di protezione, al di là della<br />
sua appartenenza alla categoria dei dispositivi medici o dei DPI. Nella pratica<br />
attuale,spesso questi prodotti presentano analoghe caratteristiche di protezione<br />
indipendentemente dalla loro certificazione come dispositivi medici o dispositivi di<br />
protezione individuale, in quanto la scelta di certificazione in un senso o nell’altro dipende<br />
da strategie commerciali delle ditte produttrici. Nel documento si è volutamente utilizzata<br />
la dicitura dispositivi di protezione per raggruppare i dispositivi appartenenti sia al gruppo<br />
di quelli classificati come medici che come protezione individuale secondo la normativa<br />
di riferimento.<br />
Si propone di valutare i dispositivi sulla loro reale efficacia di protezione, attraverso<br />
un attento processo di valutazione dei rischi, in relazione alle caratteristiche costruttive,<br />
tecnologiche e di confort, lasciando ai servizi preposti delle Aziende sanitarie la scelta<br />
di adottare dei dispositivi di protezione o medici.<br />
Il DLgs 25/2002 relativo alla valutazione ed al controllo del rischio da sostanze chimiche<br />
pericolose, introduce una significativa novità per quanto concerne l’obbligo di<br />
sorveglianza sanitaria, che diventa obbligatoria solo per il personale per cui la valutazione<br />
di rischio sulle sostanze utilizzate nella attività lavorativa,- siano esse classificate come<br />
molto tossiche, tossiche, nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche per il ciclo riproduttivo -<br />
abbia valutato un rischio diverso da basso-moderato.<br />
La sorveglianza sanitaria viene effettuata:<br />
• prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;<br />
• periodicamente con tempistica decisa dal medico competente con adeguata<br />
motivazione, resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione<br />
della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;<br />
• all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.<br />
Il medico competente riporta i dati sulla cartella sanitaria del lavoratore e fornisce<br />
all’interessato tutte le informazioni relative l’esposizione alle sostanze chimiche<br />
disinfettanti utilizzate. Nella cartella di rischio vengono tra l’altro indicati se sono stati<br />
misurati i livelli di esposizione professionale individuali.<br />
Si riportano di seguito i dispositivi di protezione che gli operatori sanitari debbono<br />
utilizzare nelle fasi di lavaggio e disinfezione <strong>degli</strong> <strong>endoscopi</strong>.<br />
Dossier 133<br />
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