Reprocessing degli endoscopi. Indicazioni operative - ANMDO
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<strong>Reprocessing</strong> <strong>degli</strong> <strong>endoscopi</strong>. <strong>Indicazioni</strong> <strong>operative</strong><br />
Perché si integri la responsabilità penale è quindi necessario che sia stata tenuta<br />
una condotta 8 antigiuridica (cioè contra legem) da parte dell’operatore, che sia derivato<br />
un danno al paziente (lesione personale o morte) e che fra il comportamento del sanitario<br />
e il danno ci sia un rapporto di causalità materiale. In altre parole la condotta attiva<br />
od omissiva deve aver causato il danno del paziente e questo accertamento è ancora<br />
abbastanza rigoroso.<br />
Per quanto attiene invece all’ambito civilistico, occorre tenere presente che i fondamenti<br />
di questa forma di responsabilità sono rappresentati da:<br />
• condotta umana (azione o omissione) illecita (responsabilità extracontrattuale,<br />
responsabilità da fatto illecito ex art. 2.043 del Codice civile 9 ), oppure inadempimento<br />
(o ritardo nell’assolvimento) dell’obbligazione assunta (responsabilità contrattuale,<br />
artt. 1.218, 10 2.230 11 e 2.236 12 del Codice civile);<br />
• danno ingiusto, in quanto la condotta illecita o l’inadempimento contrattuale hanno<br />
leso un bene individuale (vita e/o salute del paziente) giuridicamente protetto;<br />
• rapporto di causalità materiale 13 fra condotta ed evento dannoso;<br />
• rapporto di causalità psichica (dolo o colpa) fra condotta stessa ed esito dannoso.<br />
L’esercizio della medicina, intesa come prestazione d’opera intellettuale ai sensi <strong>degli</strong><br />
artt. 2.230 e 2.236 del Codice civile, si ritiene di norma giuridicamente fondato su<br />
un’obbligazione di mezzi (con alcune eccezioni, dato che la giurisprudenza ha più volte<br />
affermato l’obbligo di risultati in alcuni campi, per esempio nell’ambito della chirurgia<br />
estetica e della protesica odontoiatrica). Infatti, se si accerta la “non speciale difficoltà”<br />
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La condotta può essere attiva (e si concretizza nel fare) oppure omissiva (l’operatore, non<br />
facendo, non evita che si verifichi un danno che aveva l’obbligo giuridico di impedire).<br />
Art. 2.043 del Codice civile, “Risarcimento per fatto illecito”:<br />
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che<br />
ha commesso il fatto a risarcire il danno.<br />
Art. 1.218 del Codice civile, “Responsabilità del debitore”:<br />
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del<br />
danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità<br />
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.<br />
Art. 2.230 del Codice civile, “Prestazione d’opera intellettuale”:<br />
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme<br />
seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni<br />
del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.<br />
Art. 2.236 del Codice civile, “Responsabilità del prestatore d’opera”:<br />
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore<br />
d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.<br />
Art. 40 del Codice penale “Rapporto di causalità”:<br />
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento<br />
dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua<br />
azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire,<br />
equivale a cagionarlo.<br />
Dossier 133<br />
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