Reprocessing degli endoscopi. Indicazioni operative - ANMDO
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<strong>Reprocessing</strong> <strong>degli</strong> <strong>endoscopi</strong>. <strong>Indicazioni</strong> <strong>operative</strong><br />
di leggi, regolamenti, ordini e discipline. 4 In caso di negligenza o di imprudenza<br />
o di imperizia, si parla di colpa generica; in caso di inosservanza di leggi, regolamenti,<br />
ordini o discipline, la colpa è specifica, cioè si integra e dimostra con la semplice<br />
violazione dei disposti normativi.<br />
Si potrebbe ascrivere ad esempio a colpa specifica l’inosservanza delle norme previste<br />
dai differenti regolamenti 5 e/o disposti di legge a tutela dell’operatore stesso nei confronti<br />
del contagio professionale e a tutela dei pazienti nei confronti del rischio infettivo legato<br />
all’ospedalizzazione, al contatto con operatori infetti, all’essere sottoposti a procedure<br />
invasive e/o al contatto con strumenti-dispositivi contaminati ovvero inadeguatamente<br />
sterilizzati (interventi chirurgici, indagini <strong>endoscopi</strong>che, iniezioni, prelievi, vaccinazioni,<br />
applicazione di dispositivi endovascolari, ecc.). 6<br />
Secondo l’art. 113 del Codice penale, 7 nei reati colposi, quando l’evento è stato cagionato<br />
dalla cooperazione di più persone, ciascuna di esse soggiace alle sanzioni stabilite dalla<br />
legge: nei casi in cui si opera in équipe la responsabilità penale, che è individuale, attiene<br />
a più persone, dovendosi poi stabilire per ciascuna se essa effettivamente sussiste e per<br />
quale tipologia di reato è ascrivibile (lesioni personali colpose od omicidio colposo).<br />
I delitti dolosi (cioè perpetrati secondo l’intenzione, quindi con volontà di ledere<br />
o di uccidere) non riguardano abitualmente la sfera della salute del paziente<br />
(in ambito sanitario per esempio si integrano delitti dolosi nei casi di omessa denuncia<br />
di reato all’Autorità giudiziaria, di manomissione/falsificazione di cartelle cliniche e di<br />
documentazione sanitaria, ecc.).<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
Art. 43 del Codice penale, “Elemento psicologico del reato”:<br />
Il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che<br />
è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto,<br />
è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;<br />
è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento<br />
dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente; è colposo, o contro l’intenzione,<br />
quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa<br />
di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini<br />
o discipline. [omissis].<br />
Fra le norme regolamentari possono essere ricomprese linee guida e anche procedure e<br />
protocolli, quando formalmente recepiti.<br />
DPR 303 del 19 marzo 1959, Norme generali per l’igiene del lavoro; Legge 135 del 5 giugno<br />
1990, Interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS; Decreto Ministro della<br />
sanità del 28 settembre 1990, Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle<br />
strutture sanitarie; DLgs 626 del 19 settembre 1994 e DLgs 242 del 19 marzo 1996, Attuazione<br />
direttive CEE sicurezza e salute dei lavoratori.<br />
Art. 113 del Codice penale, “Cooperazione nel delitto colposo”:<br />
Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone,<br />
ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. [omissis].<br />
Dossier 133<br />
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