13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuo<strong>le</strong> di ogni grado, stabilirsi unadeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento del<strong>le</strong> condizionimateriali del persona<strong>le</strong> insegnante.3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso,dei tutori <strong>le</strong>gali, di scegliere per i figli scuo<strong>le</strong> diverse da quel<strong>le</strong> istituite dal<strong>le</strong> autorità pubbliche,purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato inmateria di istruzione, e di curare l’educazione religiosa e mora<strong>le</strong> dei figli in conformità al<strong>le</strong> proprieconvinzioni.4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio allalibertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principienunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l’istruzione impartita in tali istitutisia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato.Patto internaziona<strong>le</strong> relativo ai diritti civili e politici.(estratto)Art. 21. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gliindividui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciutinel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, lalingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine naziona<strong>le</strong> o socia<strong>le</strong>, lacondizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con <strong>le</strong> proprieprocedure costituzionali e con <strong>le</strong> disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l’adozionedel<strong>le</strong> misure <strong>le</strong>gislative o d’altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i dirittiriconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già <strong>le</strong> misure <strong>le</strong>gislative o d’altro genere,in vigore.3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s’impegna a:a) garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stativiolati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessada persone agenti nell’esercizio del<strong>le</strong> loro funzioni ufficiali;b) garantire che l’autorità competente, giudiziaria, amministrativa o <strong>le</strong>gislativa, od ogni altraautorità competente ai sensi dell’ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti delricorrente, e sviluppare <strong>le</strong> possibilità di ricorso in sede giudiziaria;c) garantire che <strong>le</strong> autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento ditali ricorsi.Art. 3Gli Stati parti del presente Patto s’impegnano a garantire agli uomini e al<strong>le</strong> donne la parità giuridicanel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.Art. 4<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 100

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!