13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

deliberando mediante regolamenti secondo la procedura <strong>le</strong>gislativa ordinaria, ne fissano lo statuto e<strong>le</strong> modalità di funzionamento.6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa uti<strong>le</strong> a promuovere il coordinamento tra <strong>le</strong>azioni dell’Unione e quel<strong>le</strong> degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l’efficacia e lacomp<strong>le</strong>mentarità dei dispositivi dell’Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.7. L’Unione provvede affinché <strong>le</strong> sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti conquel<strong>le</strong> svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell’ambito del sistema del<strong>le</strong>Nazioni Unite.1.3 Normativa italianaLegge n. 722 del 24 luglio 1954. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativaallo statuto dei rifugiati.La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato il Presidente dellaRepubblica promulga la seguente <strong>le</strong>gge:Art. 1Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo statuto deirifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 19Art. 2Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della suaentrata in vigore.La presente <strong>le</strong>gge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficia<strong>le</strong> del<strong>le</strong> <strong>le</strong>ggi e deidecreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservarecome <strong>le</strong>gge dello Stato.Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.(estratto)Art. 3 Non discriminazioneGli Stati contraenti applicheranno <strong>le</strong> disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati, senzadiscriminazione riguardo alla razza, la religione e il Paese di origine .Art. 4 ReligioneGli Stati contraenti concederanno ai rifugiati sul loro territorio un trattamento favorevo<strong>le</strong> almenoquanto quello accordato ai cittadini per quanto riguarda la libertà di praticare la loro religione e lalibertà di istruzione religiosa dei loro figli.Art. 5 Diritti accordati indipendentemente dalla presente Convenzione<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!