13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1. Nel<strong>le</strong> more della costituzione della Consulta regiona<strong>le</strong> per l’integrazione socia<strong>le</strong> dei cittadinistranieri immigrati, il programma trienna<strong>le</strong> di cui all’articolo 3, comma 2, <strong>le</strong>ttera a), è approvatoprescindendo dal<strong>le</strong> proposte ed osservazioni previsti all’articolo 6, comma 1, <strong>le</strong>ttera b).2. In deroga a quanto previsto all’articolo 7, comma 2, in sede di prima nomina, la Consultaregiona<strong>le</strong> per l’integrazione socia<strong>le</strong> dei cittadini stranieri immigrati resta in carica fino alla scadenzadel successivo mandato amministrativo rispetto a quello di approvazione della presente <strong>le</strong>gge.3. La Consulta regiona<strong>le</strong> per l’emigrazione e l’immigrazione prevista dal Titolo III della <strong>le</strong>ggeregiona<strong>le</strong> 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell’emigrazione e dell’immigrazione- Nuove norme per l’istituzione della Consulta regiona<strong>le</strong> dell’emigrazione e dell’immigrazione)assume la denominazione di Consulta regiona<strong>le</strong> perl’emigrazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22, comma 13 della presente <strong>le</strong>gge. Essacontinua ad operare per <strong>le</strong> funzioni specifiche in materia di emigrazione, con la composizionerisultante dal<strong>le</strong> modifiche di cui all’articolo 22, comma 15, della presente <strong>le</strong>gge senza la necessità dispecifico rinnovo dei propri componenti. Cessa dalla carica il componente del Comitato esecutivoe<strong>le</strong>tto in rappresentanza degli immigrati. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente <strong>le</strong>gge laConsulta provvede alla sostituzione di detto componente.4. Ai procedimenti riferiti a cittadini stranieri immigrati, non ancora conclusi alla data di entrata invigore della presente <strong>le</strong>gge, continuano ad applicarsi <strong>le</strong> disposizioni della <strong>le</strong>gge regiona<strong>le</strong> n. 14 del1990 nel testo previgente <strong>le</strong> modifiche ed abrogazioni apportate dalla presente <strong>le</strong>gge.Art. 22 Modifiche alla <strong>le</strong>gge regiona<strong>le</strong> n. 14 del 19901. Il titolo della <strong>le</strong>gge regiona<strong>le</strong> 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favoredell’emigrazione e dell’immigrazione - Nuove norme per l’istituzione della Consulta regiona<strong>le</strong>dell’emigrazione e dell’immigrazione) è così modificato: “Iniziative regionali in favoredell’emigrazione e norme per l’istituzione de lla Consulta regiona<strong>le</strong> dell’emigrazione”.2. Il comma 1 dell’articolo 1 della <strong>le</strong>gge regiona<strong>le</strong> n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:“1. La Regione concorre con la presente <strong>le</strong>gge a tutelare, sotto il profilo economico, socia<strong>le</strong> ecultura<strong>le</strong> e nel quadro della programmazione regiona<strong>le</strong>, coordinandosi con eventuali iniziative degliEnti locali, gli emigrati ed i loro familiari.”.3. La <strong>le</strong>ttera c) del comma 2 dell’articolo 2 della <strong>le</strong>gge regiona<strong>le</strong> n. 14 del 1990 è così sostituita:“c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali sul fenomeno dell’emigrazione.”.4. L’articolo 5 della <strong>le</strong>gge regiona<strong>le</strong> n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:“Art. 5 Interventi socio-assistenziali1. Gli interventi di assistenza socia<strong>le</strong> in favore dei destinatari della presente <strong>le</strong>gge sono disciplinatidalla <strong>le</strong>ggeregiona<strong>le</strong> 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza socia<strong>le</strong> e per larealizzazione delsistema integrato di interventi e servizi sociali).2. La Giunta regiona<strong>le</strong> emana altresì disposizioni ai Comuni affinché provvedano, a titolo dianticipazione in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno:a) al concorso al<strong>le</strong> spese di viaggio e di trasporto del<strong>le</strong> masserizie, sostenute per il definitivo rientroproprio e dei propri familiari in un comune dell’Emilia-Romagna;b) al concorso al<strong>le</strong> spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o diloro familiari, ove il costo non gravi già su istituzioni od enti pubblici.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 393

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!