13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ogni disegno di <strong>le</strong>gge, presentato ad una Camera è, secondo <strong>le</strong> norme del suo regolamento,esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e convotazione fina<strong>le</strong>.Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di <strong>le</strong>gge dei quali è dichiaratal’urgenza.Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di <strong>le</strong>gge sono deferiti acommissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppiparlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di<strong>le</strong>gge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quintodella commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che siasottoposto alla sua approvazione fina<strong>le</strong> con so<strong>le</strong> dichiarazioni di voto. Il regolamento determina <strong>le</strong>forme di pubblicità dei lavori del<strong>le</strong> commissioni.La procedura norma<strong>le</strong> di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottataper i disegni di <strong>le</strong>gge in materia costituziona<strong>le</strong> ed e<strong>le</strong>ttora<strong>le</strong> e per quelli di de<strong>le</strong>gazione <strong>le</strong>gislativa, diautorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.Art. 73Le <strong>le</strong>ggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.Se <strong>le</strong> Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la<strong>le</strong>gge è promulgata nel termine da essa stabilito.Le <strong>le</strong>ggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giornosuccessivo alla loro pubblicazione, salvo che <strong>le</strong> <strong>le</strong>ggi stesse stabiliscano un termine diverso.Art. 74Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la <strong>le</strong>gge, può con messaggio motivato al<strong>le</strong>Camere chiedere una nuova deliberazione.Se <strong>le</strong> Camere approvano nuovamente la <strong>le</strong>gge, questa deve essere promulgata.Art. 75È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, tota<strong>le</strong> o parzia<strong>le</strong>, di una <strong>le</strong>gge o di unatto avente valore di <strong>le</strong>gge, quando lo richiedono cinquecentomila e<strong>le</strong>ttori o cinque Consigliregionali.Non è ammesso il referendum per <strong>le</strong> <strong>le</strong>ggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, diautorizzazione a ratificare trattati internazionali.Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad e<strong>le</strong>ggere la Camera deideputati.La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranzadegli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.La <strong>le</strong>gge determina <strong>le</strong> modalità di attuazione del referendum.Art. 76L’esercizio della funzione <strong>le</strong>gislativa non può essere de<strong>le</strong>gato al Governo se non con determinazionedi principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.Art. 77<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!