13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente de<strong>le</strong>gato dal rettore confunzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte <strong>le</strong> iniziative concernenti l’integrazionenell’ambito dell’ateneo.Art. 17 Formazione professiona<strong>le</strong>1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, <strong>le</strong>ttere l) e m), e 8,primo comma, <strong>le</strong>ttere g) e h), della <strong>le</strong>gge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l’inserimento dellapersona handicappata negli ordinari corsi di formazione professiona<strong>le</strong> dei centri pubblici e privati egarantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avva<strong>le</strong>rsi dei metodi diapprendimento ordinari l’acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell’ambitodel<strong>le</strong> attività del centro di formazione professiona<strong>le</strong> tenendo conto dell’orientamento emerso daipiani educativi individualizzati realizzati durante l’iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri isussidi e <strong>le</strong> attrezzature necessarie.2. I corsi di formazione professiona<strong>le</strong> tengono conto del<strong>le</strong> diverse capacità ed esigenze dellapersona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsiprelavorativi.3. Nei centri di formazione professiona<strong>le</strong> sono istituiti corsi per <strong>le</strong> persone handicappate non ingrado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione,quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all’addestramentoprofessiona<strong>le</strong>, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all’articolo 5 della citata <strong>le</strong>gge n.845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da <strong>le</strong>ggi vigenti. Leregioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente <strong>le</strong>gge, provvedono ad adeguareal<strong>le</strong> disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per<strong>le</strong> attività di formazione professiona<strong>le</strong> di cui all’articolo 5 della medesima <strong>le</strong>gge n. 845 del 1978.4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenzauti<strong>le</strong> ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivoterritoria<strong>le</strong>.5. Fermo restando quanto previsto in favore del<strong>le</strong> persone handicappate dalla citata <strong>le</strong>gge n. 845del 1978, una quota del fondo comune di cui all’articolo 8 della <strong>le</strong>gge 16 maggio 1970, n. 281, èdestinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini,contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criterie procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socia<strong>le</strong> entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presente <strong>le</strong>gge.Art. 18 Integrazione lavorativa1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente <strong>le</strong>gge, disciplinanol’istituzione e la tenuta dell’albo regiona<strong>le</strong> degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, diservizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgonoattività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone handicappate.2. Requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dal<strong>le</strong> <strong>le</strong>ggi regionali,sono:a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisisti dicui al Capo II del titolo II del libro I del codice civi<strong>le</strong>;b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del persona<strong>le</strong> e di efficienza operativa.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 221

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!