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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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comunicazione al direttore genera<strong>le</strong> dell’Ufficio internaziona<strong>le</strong> del lavoro da lui registrata. Ladenuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro il termine di unanno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non farà usodella facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà impegnato per un nuovo periodo didieci anni e in seguito potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo didieci anni al<strong>le</strong> condizioni previste dal presente articolo.Art. 101. Il direttore genera<strong>le</strong> dell’Ufficio internaziona<strong>le</strong> del lavoro notificherà a tutti gli Stati membridell’Organizzazione internaziona<strong>le</strong> del lavoro la registrazione di tutte <strong>le</strong> ratifiche e denunce che glisaranno state comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che glisarà stata comunicata, il direttore genera<strong>le</strong> richiamerà l’attenzione degli Stati membridell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.Art. 11Il direttore genera<strong>le</strong> dell’Ufficio internaziona<strong>le</strong> del lavoro comunicherà al segretario genera<strong>le</strong> del<strong>le</strong>Nazioni unite, per la registrazione conformemente all’art. 102 dello Statuto del<strong>le</strong> Nazioni unite, <strong>le</strong>informazioni comp<strong>le</strong>te circa tutte <strong>le</strong> ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registratoconformemente agli articoli precedenti.Art. 12Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internaziona<strong>le</strong> dellavoro presenterà alla Conferenza genera<strong>le</strong> un rapporto sull’applicazione della precedenteconvenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza laquestione della sua revisione tota<strong>le</strong> o parzia<strong>le</strong>.Art. 131. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione comportante una revisione tota<strong>le</strong> oparzia<strong>le</strong> della presente convenzione, a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione implica di pienodiritto, nonostante il precedente art. 9, denuncia immediata della presente convenzione, purché lanuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presenteconvenzione cessa di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.2. La presente convenzione rimane in vigore in ogni caso nella sua forma e nel suo contenuto pergli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.Art. 14Il testo francese e quello ing<strong>le</strong>se della presente convenzione faranno ugualmente fede.Legge 20 maggio 1970, n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,della libertà sindaca<strong>le</strong> e dell’attività sindaca<strong>le</strong> nei luoghi di lavoro e norme sulcollocamento.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 475

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