13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singo<strong>le</strong>, anche diminore età;h) segnala al<strong>le</strong> competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti abambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienicosanitario,abitativo e urbanistico;i) promuove, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici eprivati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'ado<strong>le</strong>scenza che rispetti i dirittidei bambini e dei ragazzi;l) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte erilievi su progetti di <strong>le</strong>gge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibi<strong>le</strong> ed eventua<strong>le</strong>impatto su bambini e ragazzi; m) (Comma abrogato dalla L. R. 27 settembre 2011, n. 13).n) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizionedell'infanzia e dell'ado<strong>le</strong>scenza in ambito regiona<strong>le</strong>, come previsto dall'articolo 4, comma 3) della<strong>le</strong>gge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia edell'Osservatorio naziona<strong>le</strong> per l'infanzia);o) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'ado<strong>le</strong>scenza;p) predispone una relazione annua<strong>le</strong> al Consiglio regiona<strong>le</strong> sulla propria attività.2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1,<strong>le</strong>ttera o), e della relazione annua<strong>le</strong>, di cui al comma 1, <strong>le</strong>ttera p).Art. 3 Tutela degli interessi diffusi1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può:a) segnalare al<strong>le</strong> competenti Amministrazioni pubbliche della regione e degli Enti territoriali fattoridi rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da attività, provvedimenti o condotte omissivesvolte dal<strong>le</strong> Amministrazioni o da privati;b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive del<strong>le</strong>Amministrazioni competenti;c) informare il Presidente del Consiglio regiona<strong>le</strong> ed il Presidente della Giunta regiona<strong>le</strong> circa lapossibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti col<strong>le</strong>ttividell'infanzia;d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della <strong>le</strong>gge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documentiamministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensidell'articolo 10 della <strong>le</strong>gge n. 241 del 1990.Art. 4 Tutela degli interessi e dei diritti individuali1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sulterritorio regiona<strong>le</strong>, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo,ove possibi<strong>le</strong>, con <strong>le</strong> famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:a) segnalare al<strong>le</strong> competenti Amministrazioni pubbliche della regione o degli Enti territoriali casi dibambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;b) raccomandare al<strong>le</strong> Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno,nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 531

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!