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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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(1) Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10,ha disposto (con l'art. 2, comma12-quater) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo èe<strong>le</strong>vato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l'esclusione del persona<strong>le</strong>di sottosuolo e di quello adibito al<strong>le</strong> attività di movimentazione e trasporto del minera<strong>le</strong>, al qua<strong>le</strong> siapplicano <strong>le</strong> disposizioni dell'articolo 5, comma 2, della presente <strong>le</strong>gge.Art. 10 Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti1. Ai lavoratori assunti a norma della presente <strong>le</strong>gge si applica il trattamento economico enormativo previsto dal<strong>le</strong> <strong>le</strong>ggi e dai contratti col<strong>le</strong>ttivi.2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabi<strong>le</strong> una prestazione non compatibi<strong>le</strong> con <strong>le</strong> sueminorazioni.3. Nel caso di aggravamento del<strong>le</strong> condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazionedel lavoro, il disabi<strong>le</strong> può chiedere che venga accertata la compatibilità del<strong>le</strong> mansioni a lui affidatecon il proprio stato di salute. Nel<strong>le</strong> medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che venganoaccertate <strong>le</strong> condizioni di salute del disabi<strong>le</strong> per verificare se, a causa del<strong>le</strong> sue minorazioni, possacontinuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione diaggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cuiall’articolo 1, comma 4, sia incompatibi<strong>le</strong> con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o ta<strong>le</strong>incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabi<strong>le</strong>ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista.Durante ta<strong>le</strong> periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sonoeffettuati dalla commissione di cui all’articolo 4 della <strong>le</strong>gge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata anorma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, della presente <strong>le</strong>gge, chevaluta sentito anche l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto <strong>le</strong>gislativo 23 dicembre1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente <strong>le</strong>gge. La richiesta di accertamento e ilperiodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto dilavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibiliadattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitivaimpossibilità di reinserire il disabi<strong>le</strong> all’interno dell’azienda.4. Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, della <strong>le</strong>gge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero illicenziamento per riduzione di persona<strong>le</strong> o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confrontidel lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazionedel rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quotadi riserva prevista all’articolo 3 della presente <strong>le</strong>gge.5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione,nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altroavente diritto all’avviamento obbligatorio.6. La direzione provincia<strong>le</strong> del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal dirittoall’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dal<strong>le</strong> liste di collocamento per un periododi sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non rispondaalla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionalie al<strong>le</strong> disponibilità dichiarate all’atto della iscrizione o reiscrizione nel<strong>le</strong> predette liste.Capo IV<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 253

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