13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

status matrimonia<strong>le</strong> a unioni tra persone dello stesso sesso. Questo diritto è pertanto simi<strong>le</strong> aquello previsto dalla CEDU, ma la sua portata può essere più estesa qualora la <strong>le</strong>gislazionenaziona<strong>le</strong> lo preveda.Spiegazione relativa all’articolo 10 — Libertà di pensiero, di coscienza e di religioneIl diritto garantito al paragrafo 1 corrisponde a quello garantito dall’articolo 9 della CEDU e, ai sensidell’articolo 52, paragrafo 3 della Carta, ha significato e portata identici a detto articolo. Lelimitazioni devono pertanto rispettare l’articolo 9, paragrafo 2, che recita: “La libertà di professarela propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quel<strong>le</strong> che,stabilite dalla <strong>le</strong>gge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblicasicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della mora<strong>le</strong> pubblica, o alla protezione deidiritti e della libertà altrui.”.Il diritto garantito al paragrafo 2 rispecchia <strong>le</strong> tradizioni costituzionali nazionali e all’evoluzione del<strong>le</strong><strong>le</strong>gislazioni nazionali a questo proposito.Spiegazione relativa all’articolo 11 — Libertà di espressione e d’informazione1. L’articolo 11 corrisponde all’articolo 10 della CEDU, che recita:“1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Ta<strong>le</strong> diritto include la libertà d’opinione e lalibertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da partedel<strong>le</strong> autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati disottoporre a un regime di autorizzazione <strong>le</strong> imprese di radiodiffusione, cinematografiche ote<strong>le</strong>visive.2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto al<strong>le</strong>formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla <strong>le</strong>gge e che costituiscono misurenecessarie, in una società democratica, alla sicurezza naziona<strong>le</strong>, all’integrità territoria<strong>le</strong> o allapubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute odella mora<strong>le</strong>, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione diinformazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.”.In applicazione dell’articolo 52, paragrafo 3 della Carta, questo diritto ha lo stesso significato e lastessa portata di quello garantito dalla CEDU. Le limitazioni che possono essere apportate nonpossono pertanto andare oltre quel<strong>le</strong> previste all’articolo 10, paragrafo 2, salve restando <strong>le</strong>restrizioni che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza può apportare alla facoltà degli Statimembri di instaurare i regimi di autorizzazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terza frase dellaCEDU.2. Il paragrafo 2 di questo articolo esplicita <strong>le</strong> conseguenze del paragrafo 1 in relazione alla libertàdei media. Si basa segnatamente sulla giurisprudenza della Corte in materia di te<strong>le</strong>visione, inparticolare nella sentenza del 25 luglio 1991, causa C-288/89, Stichting Col<strong>le</strong>ctieveAntennevoorziening Gouda e a. (Racc. pag. I-4007) e sul Protocollo sui sistemi di radiodiffusionepubblica negli Stati membri, al<strong>le</strong>gato al trattato CE, ed ora ai trattati, nonché sulla direttiva89/552/CEE del Consiglio (cfr. in particolare il diciassettesimo considerando).Spiegazione relativa all’articolo 12 — Libertà di riunione e di associazione1. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo corrispondono al<strong>le</strong> disposizioni dell’articolo 11della CEDU, che recita:<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!