13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Il diritto alla maggiorazione, di cui al precedente comma, decorre dal primo giorno del mese dientrata in vigore della presente <strong>le</strong>gge ed è subordinato all’esito degli accertamenti sanitari di cuiall’art. 14.Art. 10I ciechi, che prima del 25° anno di età non abbiano assolto l’obbligo scolastico di cui al regiodecreto 29 agosto 1941, n. 1449, o non abbiano frequentato un corso di qualificazioneprofessiona<strong>le</strong> e non esercitino alcuna attività lavorativa, nonché i ciechi ospitati in istituti diistruzione, percepiscono la relativa pensione nell’ammontare del 50 per cento.Conseguito il titolo di studio o l’attestato di frequenza al termine di un corso di qualificazioneprofessiona<strong>le</strong>, o compiuto il 25° anno di età, la pensione viene concessa nella misura di cui all’art.9.Qualora, a causa di altra infermità, il cieco sia impossibilitato a frequentare la scuola perl’assolvimento dell’obbligo, o un corso di qualificazione professiona<strong>le</strong>, egli ha diritto alla concessionedella pensione nella misura di cui all’art. 9 della presente <strong>le</strong>gge.Art. 11L’accertamento della cecità e del residuo visivo è effettuato da apposita Commissione provincia<strong>le</strong>,nominata dal medico provincia<strong>le</strong> e composta di tre medici, di cui uno scelto dallo stesso medicoprovincia<strong>le</strong> con funzioni di presidente e due oculisti, designati, rispettivamente, dall’Opera naziona<strong>le</strong>per i ciechi civili e dall’Unione italiana dei ciechi.Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il presidentee i componenti supp<strong>le</strong>nti.Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.Ove necessario, su richiesta dell’Opera naziona<strong>le</strong> per i ciechi civili, possono essere costituite piùCommissioni nella stessa Provincia, che operino ciascuna per un settore di popolazione nonsuperiore a 500.000 abitanti.Per la composizione, la nomina e la durata del<strong>le</strong> dette Commissioni si applicano <strong>le</strong> norme dei commiprecedenti.Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall’Operanaziona<strong>le</strong> per i ciechi civili a proprio carico.Art. 12Il parere della Commissione di cui all’articolo precedente, qualora non sia accettato dall’interessato,è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per la sanità ecomposta di:a) un direttore di clinica oculistica e, qua<strong>le</strong> suo supp<strong>le</strong>nte, un funzionario medico dei ruoli delMinistero della sanità con qualifica non inferiore a quella di ispettore genera<strong>le</strong>;b) un primario ospedaliero oculista designato dall’Opera naziona<strong>le</strong> per i ciechi civili;c) un medico oculista designato dall’Unione italiana dei ciechi.La Commissione superiore è presieduta dal sanitario indicato alla <strong>le</strong>ttera a) del comma precedente.Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.In caso di necessità la Commissione può essere ampliata ed articolata, su proposta dell’Opera, indiverse sottocommissioni i cui componenti, designati dagli enti di cui al primo comma, sononominati dal Ministro per la sanità.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 146

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!